Risarcimento per doppia impossibilità Art. 1290
Se entrambe le prestazioni diventano impossibili e il debitore risponde di una, deve pagare l'ultima se scelta spettava a lui, o a scelta del creditore.
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle obbligazioni alternative il debitore si libera eseguendo una tra le prestazioni stabilite. Se entrambe le prestazioni diventano impossibili da eseguire e il debitore deve rispondere dell'impossibilità di almeno una di esse, la legge stabilisce i criteri per determinare il valore da pagare.
La regola varia in base a chi aveva la facoltà di scelta. Se la scelta spettava al debitore, questi deve versare l'equivalente della prestazione che è divenuta impossibile per ultima, poiché prima del secondo evento la scelta era rimasta vincolata all'unica prestazione ancora fattibile.
Se la facoltà di scelta spettava invece al creditore, quest'ultimo può domandare l'equivalente economico dell'una o dell'altra prestazione a sua discrezione.
Quando si applica
- Un venditore deve consegnare un determinato macchinario o un veicolo d'epoca, ma per propria negligenza distrugge prima il veicolo e in seguito si deteriora anche il macchinario.
- Un proprietario si impegna a cedere un immobile o un terreno specifico, ed è responsabile dello stato di abbandono che rende inutilizzabili entrambi i beni in momenti successivi.
- Un artista deve consegnare un dipinto o una scultura, ma per propria colpa danneggia in modo irreparabile prima il dipinto e poi la scultura.
Cosa questo articolo non dice
- L'impossibilità sopravvenuta di una sola tra le prestazioni dovute, che lascia sussistere l'obbligazione per quella residua.
- L'impossibilità di entrambe le prestazioni causata da forza maggiore non imputabile ad alcuna parte, che estingue l'obbligazione.
- L'inadempimento di un'obbligazione semplice priva di opzioni alternative.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1290 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.