Impossibilità colposa prestazione alternativa - Art. 1289
Art. 1289 cod. civ. regola l'impossibilità colposa di una prestazione in obbligazione alternativa, con effetti sulla liberazione o scelta dell'altra.
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In un'obbligazione alternativa, il debitore o il creditore ha il diritto di scegliere tra due prestazioni. Se quella scelta spetta al debitore e una prestazione diventa impossibile per sua colpa, l'obbligazione si riduce all'unica prestazione rimasta.
Se invece l'impossibilità è dovuta a colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, a meno che non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, le regole si invertono: se l'impossibilità è colpa del creditore, il debitore è liberato, salvo che il creditore scelga l'altra prestazione e risarcisca il danno. Se l'impossibilità è imputabile al debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o chiedere il risarcimento.
Quando si applica
- Tizio deve dare a Caio un quadro o una scultura; per colpa di Tizio il quadro viene distrutto. Tizio è obbligato a dare solo la scultura.
- Tizio deve dare a Caio un cavallo o un trattore; per colpa di Caio il cavallo muore. Tizio può scegliere di dare il trattore e chiedere danni, o essere liberato.
- Caio ha facoltà di scelta tra la riparazione dell'auto o della moto; per colpa di Caio l'auto diventa irreparabile. Tizio (debitore) è liberato, ma Caio può optare per la riparazione della moto e risarcire il danno.
- Il debitore danneggia per colpa l'unico bene oggetto della prestazione alternativa; il creditore può allora pretendere l'altra prestazione o il risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- L'impossibilità derivante da caso fortuito o forza maggiore (disciplinata dall'art. 1288).
- L'impossibilità che colpisce entrambe le prestazioni (art. 1290).
- Le modalità della scelta o la decadenza dal diritto di scegliere (artt. 1286 e 1287).
- Le obbligazioni con più di due prestazioni alternative (art. 1291).
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