Art. 1291 Codice Civile

Obbligazione con alternative multiple: art. 1291

L'art. 1291 c.c. estende alle obbligazioni con più di due prestazioni alternative le regole su scelta, decadenza, impossibilità di una o più prestazioni.

Testo ufficiale Art. 1291 Codice Civile — Italia

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'obbligazione alternativa è quella in cui il debitore deve una prestazione tra due o più; si libera eseguendone una sola. Questa norma dice che le regole della sezione si applicano anche quando le prestazioni previste sono più di due, non soltanto quando sono esattamente due.

Quindi, se le alternative sono più di due, valgono gli stessi criteri per la scelta, per la decadenza dal diritto di scegliere e per il caso in cui una o più prestazioni diventino impossibili. Il fatto che le prestazioni siano più numerose non cambia la disciplina.

Quando si applica

  • Un contratto di vendita prevede che il venditore possa consegnare una merce tra più alternative; se una di queste non è più disponibile, si applicano le regole sull'impossibilità di una prestazione.
  • Un debitore deve dare al creditore, a scelta di quest'ultimo, uno tra più oggetti; se il creditore non sceglie entro il termine, scatta la decadenza.
  • Un accordo prevede più modalità alternative di adempimento; la scelta spetta al debitore o al creditore secondo le regole della sezione.
  • Se più prestazioni alternative diventano impossibili, si applicano le norme previste per l'impossibilità di entrambe le prestazioni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il caso in cui le prestazioni alternative siano esattamente due: quello è disciplinato dalle norme specifiche che precedono.
  • Non si applica alle obbligazioni con una sola prestazione, né a quelle in cui l'alternativa riguarda solo le modalità di esecuzione.
  • Non disciplina la solidarietà tra più debitori o creditori: per quella servono le norme successive.

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