A chi spetta la scelta della prestazione - Art. 1286
Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta al debitore, salvo diversa pattuizione. Diventa irrevocabile con la comunicazione o l'esecuzione.
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un contratto o un'obbligazione prevede due prestazioni diverse tra cui scegliere, la decisione spetta di norma a chi deve eseguire la prestazione, ossia al debitore. Le parti possono tuttavia accordarsi diversamente, attribuendo il potere di scelta al creditore oppure a un soggetto terzo.
La decisione presa non si può più cambiare: la scelta diventa definitiva e irrevocabile nel momento in cui una delle prestazioni viene eseguita, oppure quando la decisione viene formalmente comunicata all'altra parte (o a entrambe, se a scegliere è un terzo).
Se il potere di scelta spetta a più persone congiuntamente e queste non si accordano, l'autorità giudiziaria può fissare un termine. Se le parti fanno decorre il termine senza scegliere, la decisione viene presa direttamente dal giudice.
Quando si applica
- Un venditore deve consegnare un macchinario modello A oppure modello B e deve comunicare all'acquirente quale fornirà.
- Un debitore concorda di estinguere un debito eseguendo dei lavori edili oppure cedendo un bene immateriale.
- Un datore di lavoro offre un contratto con premio finale a scelta tra un viaggio o un bonus economico, riservando la scelta al lavoratore.
- Più eredi devono decidere di comune accordo quale bene consegnare a un legatario e si trovano in disaccordo.
Cosa questo articolo non dice
- La perdita della facoltà di scelta se il debitore fa scadere il termine senza decidere (regolata dall'Art. 1287).
- Cosa accade se una delle due prestazioni diventa impossibile prima della scelta (regolato dagli Art. 1288 e 1289).
- La gestione dei casi in cui entrambe le prestazioni diventano impossibili (regolata dall'Art. 1290).
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