Art. 1286 Codice Civile

A chi spetta la scelta della prestazione - Art. 1286

Nelle obbligazioni alternative la scelta spetta al debitore, salvo diversa pattuizione. Diventa irrevocabile con la comunicazione o l'esecuzione.

Testo ufficiale Art. 1286 Codice Civile — Italia

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un contratto o un'obbligazione prevede due prestazioni diverse tra cui scegliere, la decisione spetta di norma a chi deve eseguire la prestazione, ossia al debitore. Le parti possono tuttavia accordarsi diversamente, attribuendo il potere di scelta al creditore oppure a un soggetto terzo.

La decisione presa non si può più cambiare: la scelta diventa definitiva e irrevocabile nel momento in cui una delle prestazioni viene eseguita, oppure quando la decisione viene formalmente comunicata all'altra parte (o a entrambe, se a scegliere è un terzo).

Se il potere di scelta spetta a più persone congiuntamente e queste non si accordano, l'autorità giudiziaria può fissare un termine. Se le parti fanno decorre il termine senza scegliere, la decisione viene presa direttamente dal giudice.

Quando si applica

  • Un venditore deve consegnare un macchinario modello A oppure modello B e deve comunicare all'acquirente quale fornirà.
  • Un debitore concorda di estinguere un debito eseguendo dei lavori edili oppure cedendo un bene immateriale.
  • Un datore di lavoro offre un contratto con premio finale a scelta tra un viaggio o un bonus economico, riservando la scelta al lavoratore.
  • Più eredi devono decidere di comune accordo quale bene consegnare a un legatario e si trovano in disaccordo.

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita della facoltà di scelta se il debitore fa scadere il termine senza decidere (regolata dall'Art. 1287).
  • Cosa accade se una delle due prestazioni diventa impossibile prima della scelta (regolato dagli Art. 1288 e 1289).
  • La gestione dei casi in cui entrambe le prestazioni diventano impossibili (regolata dall'Art. 1290).

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