Art. 1287 Codice Civile

Decadenza dalla facoltà di scelta: Art. 1287

Se chi deve scegliere tra due prestazioni fa scadere il termine, la facoltà di scelta passa all'altra parte o al giudice, secondo l'articolo 1287.

Testo ufficiale Art. 1287 Codice Civile — Italia

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Nelle obbligazioni alternative, quando l'adempimento prevede la scelta tra diverse prestazioni, ciascuna parte o un terzo può avere il potere di selezionare quale prestazione eseguire. L'articolo stabilisce cosa accade se il soggetto titolare di questo potere non effettua la scelta entro il termine stabilito.

Se il debitore è condannato a eseguire una tra due prestazioni e non ne adempie alcuna nel termine assegnato dal giudice, il potere di scelta si trasferisce al creditore. Se invece la scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel termine concordato o fissato dal debitore, il potere passa al debitore. Infine, se la scelta è affidata a un terzo che non la compie nei tempi previsti, la decisione viene presa dal giudice.

Quando si applica

  • Un venditore condannato a consegnare una moto o uno scooter non consegna alcun veicolo nel termine fissato dal giudice: la scelta sul modello passa al compratore.
  • Un acquirente ha la facoltà di scegliere il colore di un bene ma non esprime la preferenza entro il termine stabilito dal venditore: la scelta passa al venditore.
  • Due contraenti affidano a un tecnico la scelta della prestazione da eseguire, ma il tecnico fa scadere il termine assegnatogli: la scelta viene effettuata dal giudice.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impossibilità sopravvenuta di una o di entrambe le prestazioni, regolata dagli articoli 1288, 1289 e 1290.
  • I criteri generali di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, disciplinati dall'articolo 1277.
  • Le regole sulla solidarietà tra condebitori, disciplinate dall'articolo 1292 e seguenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1287 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile