Obbligo di informare sull'invalidità - Art. 1338
Chi conosceva o doveva conoscere una causa d'invalidità e non informa l'altro contraente, risarcisce il danno per l'affidamento senza colpa.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone a chi contrae un'obbligazione di comunicare all'altra parte ogni causa di invalidità del contratto di cui sia a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere con la normale diligenza. Se tace, deve risarcire il danno che l'altra parte ha subito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Per 'causa d'invalidità' s'intende qualsiasi vizio che renda il contratto nullo (ad esempio illiceità della causa, oggetto impossibile) o annullabile (incapacità, vizi del consenso). Il dovere di informare sussiste anche se la causa è solo potenzialmente conosciuta: non serve la certezza, basta la conoscibilità.
Il risarcimento copre solo il danno da affidamento, cioè la perdita subita per aver fatto conto sulla validità del contratto (ad esempio spese sostenute o occasioni perse), non il danno per inadempimento. Non è richiesta la prova del dolo, ma solo la mancata comunicazione e l'affidamento incolpevole.
Quando si applica
- Tizio vende un quadro sapendo che è stato rubato (causa illecita) e non lo dice a Caio; Caio lo paga e poi il vero proprietario lo rivendica.
- Un agente immobiliare stipula un contratto di compravendita per un immobile già demolito (oggetto impossibile) senza informare l'acquirente.
- Una società conclude un contratto con un minore sedicenne sapendo che è incapace, senza avvertire l'altro contraente.
- Un venditore omette di comunicare che la merce è sottoposta a sequestro giudiziario, rendendo il contratto nullo per impossibilità giuridica.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il risarcimento per vizi redibitori della cosa venduta, disciplinato dagli articoli 1490 e seguenti.
- Non si applica quando entrambe le parti conoscevano l'invalidità, perché allora non c'è affidamento incolpevole.
- Non riguarda l'obbligo di informare durante le trattative in generale (regolato dall'art. 1337), ma solo specificamente le cause di invalidità del contratto già concluso.
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