Nullità per condizione meramente potestativa - Art. 1355
L'art. 1355 c.c. dichiara nulla l'alienazione o l'obbligo subordinato a condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà dell'alienante o del debitore.
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma rende nullo un contratto in cui il trasferimento di un diritto (alienazione) o l'assunzione di un debito viene fatto dipendere da una condizione sospensiva che si avvera solo se lo vuole la parte che aliena o che si obbliga. Si parla di «condizione meramente potestativa» perché l'evento futuro e incerto è interamente rimesso alla volontà di chi trae vantaggio dal non avverarlo.
La nullità colpisce l'intero atto, non solo la clausola condizionale. La condizione deve essere sospensiva: se invece è risolutiva (il contratto si scioglie al verificarsi di un evento voluto dalla parte), la regola è diversa. La norma protegge l'altra parte da un vincolo che, di fatto, non è mai certo.
Quando si applica
- Tizio vende a Caio un immobile con la clausola che il contratto diventi efficace solo se Tizio lo vorrà.
- Tizio promette di pagare una somma a Caio a condizione che Tizio stesso decida di farlo.
- Tizio dona a Caio un quadro subordinandone l'efficacia alla propria futura volontà.
- Un debitore si obbliga a restituire un prestito solo se in futuro lo riterrà opportuno.
- Un imprenditore cede un brevetto a una società con la condizione che la società operi solo se l'imprenditore lo approverà.
Cosa questo articolo non dice
- Condizioni che dipendono anche da un evento esterno o dal comportamento di terzi (condizione mista) – disciplinate dall'art. 1353.
- Condizioni illecite o impossibili (ad esempio contrarie all'ordine pubblico) – regolate dall'art. 1354.
- Condizioni risolutive, anche se meramente potestative – l'art. 1355 riguarda solo le sospensive.
- Contratti preliminari (art. 1351) o forme convenzionali (art. 1352) non rientrano in questa nullità.
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