Il contratto richiama legge, usi ed equità - Art. 1374
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto espresso ma anche a tutte le conseguenze secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l'equità. Art. 1374.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1374 stabilisce che il contratto non si limita alle clausole scritte. Le parti sono vincolate anche a tutte le conseguenze che derivano dalla legge, e in mancanza di legge, dagli usi e dall'equità.
Ciò significa che, anche se un aspetto non è stato espressamente pattuito, può essere comunque obbligatorio se previsto da norme di legge, da prassi consolidate o da principi di giustizia. Ad esempio, la legge può imporre garanzie implicite, gli usi possono determinare modalità di pagamento, e l'equità può bilanciare interessi contrastanti.
Questa disposizione completa il principio di libertà contrattuale: le parti possono regolare i propri interessi, ma devono rispettare le fonti integrative esterne al contratto.
Quando si applica
- Un contratto di locazione non specifica chi paga le spese condominiali straordinarie: la legge o gli usi locali possono integrarlo.
- Un contratto di compravendita non prevede tempi di consegna: la legge fissa un termine ragionevole.
- Un contratto di appalto tace sui materiali da usare: l'equità e gli usi del settore possono determinare standard.
- Un contratto di assicurazione non menziona la procedura per denunciare un sinistro: la legge o gli usi colmano la lacuna.
- Un contratto di lavoro non regola le ferie: la legge stabilisce il diritto minimo.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'interpretazione del contratto (articoli 1363-1371).
- Non copre l'efficacia del contratto (art. 1372) o il recesso unilaterale (art. 1373).
- Non disciplina l'esecuzione di buona fede (art. 1375).
- Non regola gli effetti della clausola penale (art. 1382).
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