Art. 1374 Codice Civile

Il contratto richiama legge, usi ed equità - Art. 1374

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto espresso ma anche a tutte le conseguenze secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l'equità. Art. 1374.

Testo ufficiale Art. 1374 Codice Civile — Italia

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1374 stabilisce che il contratto non si limita alle clausole scritte. Le parti sono vincolate anche a tutte le conseguenze che derivano dalla legge, e in mancanza di legge, dagli usi e dall'equità.

Ciò significa che, anche se un aspetto non è stato espressamente pattuito, può essere comunque obbligatorio se previsto da norme di legge, da prassi consolidate o da principi di giustizia. Ad esempio, la legge può imporre garanzie implicite, gli usi possono determinare modalità di pagamento, e l'equità può bilanciare interessi contrastanti.

Questa disposizione completa il principio di libertà contrattuale: le parti possono regolare i propri interessi, ma devono rispettare le fonti integrative esterne al contratto.

Quando si applica

  • Un contratto di locazione non specifica chi paga le spese condominiali straordinarie: la legge o gli usi locali possono integrarlo.
  • Un contratto di compravendita non prevede tempi di consegna: la legge fissa un termine ragionevole.
  • Un contratto di appalto tace sui materiali da usare: l'equità e gli usi del settore possono determinare standard.
  • Un contratto di assicurazione non menziona la procedura per denunciare un sinistro: la legge o gli usi colmano la lacuna.
  • Un contratto di lavoro non regola le ferie: la legge stabilisce il diritto minimo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'interpretazione del contratto (articoli 1363-1371).
  • Non copre l'efficacia del contratto (art. 1372) o il recesso unilaterale (art. 1373).
  • Non disciplina l'esecuzione di buona fede (art. 1375).
  • Non regola gli effetti della clausola penale (art. 1382).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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