Art. 1399 Codice Civile

Ratifica dell'interessato - Art. 1399

L'Art. 1399 Codice Civile disciplina la ratifica di un contratto stipulato senza poteri: forma, effetto retroattivo e tutela dei terzi.

Testo ufficiale Art. 1399 Codice Civile — Italia

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo si applica quando qualcuno (il 'rappresentante senza potere') conclude un contratto per conto di un'altra persona (l''interessato') senza avere l'autorità per farlo (articolo 1398). L'interessato può successivamente ratificare il contratto, cioè accettarlo come proprio. La ratifica deve avvenire con la stessa forma che la legge richiede per quel tipo di contratto.

Una volta ratificato, il contratto produce effetti dal momento in cui fu concluso, come se l'interessato avesse firmato fin dall'inizio. Tuttavia, i diritti che terze persone avevano già acquistato prima della ratifica restano validi. Fino alla ratifica, il terzo contraente e il rappresentante possono di comune accordo annullare il contratto.

Il terzo può anche fissare un termine entro il quale l'interessato deve rispondere se intende ratificare. Se l'interessato tace, la ratifica si considera rifiutata. Infine, la facoltà di ratificare si trasmette agli eredi dell'interessato.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare vende un appartamento senza procura: il proprietario può ratificare la vendita.
  • Un impiegato ordina forniture non autorizzate: l'azienda può ratificare l'ordine.
  • Un figlio firma un contratto di locazione per il padre assente: il padre può ratificare.
  • Un socio senza mandato conclude un accordo per la società: la società può ratificare.

Cosa questo articolo non dice

  • La ratifica di un contratto già valido, stipulato da un rappresentante con poteri regolari – l'articolo si applica solo ai contratti del falsus procurator.
  • La ratifica di un contratto nullo per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) – la ratifica sana solo la mancanza di potere, non i vizi.
  • La revoca della ratifica dopo che è stata effettuata – la ratifica è irrevocabile una volta compiuta.

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