Contratto concluso dal rappresentante: effetti - Art. 1388
Art. 1388 c.c.: il contratto del rappresentante vincola direttamente il rappresentato se concluso in suo nome e interesse e nei limiti dei poteri conferiti.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1388 stabilisce che quando un contratto viene stipulato da un rappresentante (ad esempio un agente o un procuratore) che agisce in nome e nell'interesse del rappresentato (la persona per conto della quale agisce), e nei limiti delle facoltà che gli sono state conferite, il contratto produce i suoi effetti direttamente nei confronti del rappresentato. In pratica, il rappresentante non diventa parte del contratto; è come se il rappresentato lo avesse firmato personalmente.
La disposizione presuppone l'esistenza di una procura valida (art. 1387 e seguenti) e che il rappresentante operi nei limiti dei poteri concessi. Se il rappresentante eccede tali poteri, la regola non si applica; occorre la ratifica del rappresentato (art. 1399).
L'effetto diretto significa che il rappresentato acquista diritti e assume obblighi derivanti dal contratto, senza che il rappresentante ne sia responsabile personalmente, sempre che abbia agito nei limiti della procura.
Quando si applica
- Un agente immobiliare firma un contratto di compravendita per conto del proprietario della casa; gli effetti del contratto ricadono sul proprietario.
- Il procuratore di una società stipula un mutuo bancario in nome della società; la società diventa debitrice, non il procuratore.
- Un mandatario acquista forniture per conto del mandante, entro i poteri ricevuti; il mandante è direttamente obbligato al pagamento.
- Il rappresentante legale di un minore conclude un contratto di locazione per l'abitazione del minore; il minore (tramite il rappresentante) diventa conduttore.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la responsabilità personale del rappresentante se questi agisce senza poteri (vedi art. 1398).
- Non stabilisce quando la procura deve essere scritta (la forma è disciplinata dall'art. 1392).
- Non disciplina le conseguenze del conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato (art. 1394).
- Non tratta della capacità richiesta per essere rappresentante o rappresentato (art. 1389).
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