Art. 1388 Codice Civile

Contratto concluso dal rappresentante: effetti - Art. 1388

Art. 1388 c.c.: il contratto del rappresentante vincola direttamente il rappresentato se concluso in suo nome e interesse e nei limiti dei poteri conferiti.

Testo ufficiale Art. 1388 Codice Civile — Italia

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1388 stabilisce che quando un contratto viene stipulato da un rappresentante (ad esempio un agente o un procuratore) che agisce in nome e nell'interesse del rappresentato (la persona per conto della quale agisce), e nei limiti delle facoltà che gli sono state conferite, il contratto produce i suoi effetti direttamente nei confronti del rappresentato. In pratica, il rappresentante non diventa parte del contratto; è come se il rappresentato lo avesse firmato personalmente.

La disposizione presuppone l'esistenza di una procura valida (art. 1387 e seguenti) e che il rappresentante operi nei limiti dei poteri concessi. Se il rappresentante eccede tali poteri, la regola non si applica; occorre la ratifica del rappresentato (art. 1399).

L'effetto diretto significa che il rappresentato acquista diritti e assume obblighi derivanti dal contratto, senza che il rappresentante ne sia responsabile personalmente, sempre che abbia agito nei limiti della procura.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare firma un contratto di compravendita per conto del proprietario della casa; gli effetti del contratto ricadono sul proprietario.
  • Il procuratore di una società stipula un mutuo bancario in nome della società; la società diventa debitrice, non il procuratore.
  • Un mandatario acquista forniture per conto del mandante, entro i poteri ricevuti; il mandante è direttamente obbligato al pagamento.
  • Il rappresentante legale di un minore conclude un contratto di locazione per l'abitazione del minore; il minore (tramite il rappresentante) diventa conduttore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la responsabilità personale del rappresentante se questi agisce senza poteri (vedi art. 1398).
  • Non stabilisce quando la procura deve essere scritta (la forma è disciplinata dall'art. 1392).
  • Non disciplina le conseguenze del conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato (art. 1394).
  • Non tratta della capacità richiesta per essere rappresentante o rappresentato (art. 1389).

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