Forma della delega per un contratto - Art. 1392
La procura non ha alcun effetto se non viene conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere.
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce la regola sulla forma della procura, ossia l'atto con cui una persona attribuisce a un'altra il potere di rappresentarla nel compimento di atti giuridici.
Se la legge impone una forma specifica per la validita di un determinato contratto, come la forma scritta per l'acquisto di beni immobili, anche la procura deve essere conferita con quella stessa forma. In caso contrario, il potere di rappresentanza non si trasferisce e la procura rimane del tutto priva di effetti.
Se invece il contratto da stipulare non richiede alcuna forma solenne ed e a forma libera, anche la procura puo essere rilasciata senza formalita particolari, perfino a voce o per fatti concludenti.
Quando si applica
- Delega redatta per iscritto prima di conferire ad un parente il potere di firmare la vendita di una casa davanti al notaio.
- Procura rilasciata per iscritto al fine di stipulare un contratto preliminare relativo a un terreno immobiliare.
- Delega data a voce a un amico per acquistare un bene mobile in negozio per proprio conto.
Cosa questo articolo non dice
- La ratifica successiva di un contratto firmato da chi agiva senza poteri di rappresentanza.
- Le modalita di modifica o di revoca della procura precedentemente concessa.
- Le responsabilita e il risarcimento dei danni dovuti dal falso rappresentante verso il terzo contraente.
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