Annullamento contratto in conflitto d'interessi Art. 1394
Il contratto firmato dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato è annullabile se il terzo conosceva o poteva conoscere il conflitto.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona ne rappresenta un'altra nella firma di un contratto, deve agire nell'interesse di chi gli ha conferito il potere. Se il rappresentante persegue un interesse proprio o di un terzo che si pone in contrasto con quello del rappresentato, si verifica una situazione di conflitto d'interessi.
In questa ipotesi l'atto non e' automaticamente nullo, ma il rappresentato puo' chiederne l'annullamento in sede giudiziale. L'annullamento e' tuttavia subordinato alla tutela dell'altro contraente: e' possibile solo se il terzo conosceva il conflitto o avrebbe potuto rilevarlo usando l'ordinaria diligenza.
Quando si applica
- Un procuratore vende un immobile del rappresentato a una societa' di cui e' socio maggioritario, concordando un prezzo svantaggioso.
- Un agente stipula una vendita per conto del mandante con l'azienda del proprio coniuge, a condizioni dannose per il mandante.
- Un amministratore con delega acquista beni per conto del rappresentato presso un'impresa personale del rappresentante stesso, con la piena consapevolezza del venditore.
Cosa questo articolo non dice
- Contratto concluso dal rappresentante direttamente con se stesso come controparte.
- Contratto stipulato da chi agisce completamente privo di poteri rappresentativi o eccedendo i limiti ricevuti.
- Operazione economica svantaggiosa o errore di valutazione compiuto dal rappresentante in assenza di un interesse concorrente.
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