Responsabilità del falso rappresentante Art. 1398
L'art. 1398 rende responsabile il rappresentante senza poteri per il danno subito dal terzo che ha confidato senza colpa nella validità del contratto.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi si presenta come rappresentante di un'altra persona senza averne la procura, o eccedendo i limiti dei poteri ricevuti, è obbligato a risarcire il danno che il terzo contraente ha subito per aver fatto affidamento senza sua colpa sulla validità del contratto.
La responsabilità scatta solo se il terzo era in buona fede: non sapeva né avrebbe dovuto sapere che il rappresentante era sprovvisto di poteri. Se il terzo era a conoscenza della mancanza di poteri, non ha diritto al risarcimento.
Quando si applica
- Un agente immobiliare vende un appartamento senza procura del proprietario; l'acquirente che pensava fosse autorizzato perde la caparra.
- Un impiegato conclude un contratto di fornitura superando il limite di spesa assegnatogli; il fornitore non ottiene il pagamento e subisce un danno.
- Un falso rappresentante di una società stipula un contratto di locazione; il locatore non riceve i canoni e deve rientrare in possesso dell'immobile.
- Un mandatario acquista un bene per conto del mandante ma viola i limiti del mandato; il venditore si ritrova con un contratto nullo e perde l'affare.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il caso in cui il rappresentante abbia agito con dolo o malafede (si applicano le norme generali sulla responsabilità extracontrattuale).
- Non si applica quando il terzo conosceva la mancanza di poteri (nessun affidamento incolpevole).
- Non regola i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato (disciplinati dal mandato e dalla procura).
- Non riguarda la ratifica del contratto da parte del rappresentato (art. 1399).
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