Annullamento per minaccia a coniuge o parenti (Art. 1436)
L'art. 1436 c.c. prevede annullamento del contratto per minaccia contro coniuge, discendenti o ascendenti del contraente; per altri terzi decide il giudice.
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1436 del Codice Civile disciplina la violenza (minaccia) diretta contro terzi come causa di annullamento del contratto. Se la minaccia riguarda il coniuge, un discendente o un ascendente della persona che ha stipulato il contratto, l'annullamento è automatico (salvo che ricorrano gli altri requisiti della violenza, come previsto dall'articolo 1435).
Se invece la minaccia riguarda altre persone (ad esempio un fratello, un amico, un collega), l'annullamento non è automatico, ma il giudice decide caso per caso, valutando le circostanze concrete. Questa norma si applica solo quando la violenza è già qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1435.
Quando si applica
- Un creditore minaccia di fare del male al figlio del debitore se non firma un contratto.
- Un datore di lavoro minaccia di licenziare il coniuge del lavoratore se questi non accetta una modifica del contratto.
- Un venditore minaccia di danneggiare l'auto dell'ascendente dell'acquirente se non compra un prodotto.
- Un socio minaccia di divulgare segreti familiari riguardanti il coniuge dell'altro socio per indurlo a cedere le quote.
- Un locatore minaccia di sfrattare il genitore anziano del conduttore se non rinnova il contratto a condizioni sfavorevoli.
Cosa questo articolo non dice
- Minacce dirette alla stessa persona che stipula il contratto (coperte dagli articoli 1434 e 1435).
- Timore riverenziale (rispetto verso un superiore) – coperto dall'articolo 1437.
- Minacce di far valere un diritto legittimo (es. minaccia di querela) – coperto dall'articolo 1438.
- Violenza fisica (non rientra nella nozione di violenza morale qui trattata).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1436 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.