Timore riverenziale non annulla il contratto - Art. 1437
L'art. 1437 c.c. dispone che il solo timore riverenziale (rispetto o deferenza) non è causa di annullamento del contratto.
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Timore riverenziale è il rispetto o la deferenza che si prova verso una persona, come un genitore, un superiore o un maestro. Questo sentimento, da solo, non è considerato dal codice come una violenza o un errore tale da giustificare l'annullamento del contratto.
Per ottenere l'annullamento, il contraente deve dimostrare un vizio più grave, come la violenza (art. 1434) o l'errore essenziale (art. 1429). Il semplice timore di dispiacere o di mancare di rispetto non è sufficiente.
La norma si applica a qualsiasi contratto, indipendentemente dal valore o dal tipo di bene.
Quando si applica
- Un figlio vende la sua auto al padre a un prezzo inferiore al mercato perché si sente in dovere di accontentarlo.
- Un impiegato accetta una clausola di non concorrenza molto restrittiva per timore di offendere il suo capo.
- Un giovane professionista stipula un contratto di collaborazione con il suo mentore senza negoziare i termini, per deferenza.
- Una persona dona un immobile a un parente anziano per rispetto, senza che vi sia stata alcuna minaccia.
Cosa questo articolo non dice
- Timore di un danno fisico o economico concreto (violenza) – regolato dagli artt. 1434-1436.
- Timore derivante da una minaccia di far valere un diritto (art. 1438).
- Errore sulla sostanza o sull'identità del contratto (art. 1429).
- Dolo, cioè raggiro (art. 1439).
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