Art. 1438 Codice Civile

Annullamento per minaccia di un diritto: Art. 1438

Minacciare di esercitare un proprio diritto annulla il contratto solo se lo scopo e' ottenere vantaggi ingiusti ed estranei al diritto stesso (Art. 1438).

Testo ufficiale Art. 1438 Codice Civile — Italia

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Di norma, minacciare un'azione legale o l'esercizio di una prerogativa riconosciuta dalla legge e' un atto lecito. Se un creditore avverte il debitore che procedera' per vie giudiziarie in mancanza di pagamento, la pressione esercitata non rende invalidi i successivi accordi di saldo e stralcio.

Il contratto diventa tuttavia annullabile se l'esercizio del diritto viene strumentalizzato per estorcere un beneficio del tutto sproporzionato o privo di legame con la pretesa originaria. Il vantaggio si considera ingiusto quando la minaccia serve a realizzare un risultato non dovuto, piegando uno strumento legale a scopi negoziali illeciti.

Quando si applica

  • Un proprietario di casa che minaccia lo sfratto all'inquilino moroso per fargli firmare la vendita di un veicolo a prezzo irrisorio.
  • Un datore di lavoro che minaccia il licenziamento disciplinare per costringere il dipendente ad acquistare sue quote societarie.
  • Un creditore che minaccia il pignoramento per farsi cedere un bene estraneo al debito senza conguaglio.
  • Un vicino che minaccia una segnalazione per minimi abusi edilizi se non gli viene venduta una porzione di terreno confinante.

Cosa questo articolo non dice

  • L'avvertimento legittimo di agire in giudizio per recuperare un debito scaduto senza pretendere vantaggi indebiti.
  • La minaccia diretta di un male ingiusto e notevole contro la persona o i beni, regolata dalle norme sulla violenza.
  • Il timore puramente interiore o soggettivo senza alcuna minaccia esplicita, disciplinato dalle norme sul timore riverenziale.
  • I raggiri e gli inganni adottati per indurre in errore l'altro contraente, attribuiti alle norme sul dolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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