Art. 1435 Codice Civile

Caratteri della violenza - Art. 1435

Art. 1435: la violenza deve impressionare una persona sensata e farle temere un male ingiusto e notevole a sé o ai beni, con riguardo a età, sesso e condizione.

Testo ufficiale Art. 1435 Codice Civile — Italia

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce i requisiti che una minaccia deve avere per rendere annullabile un contratto per vizio del consenso. La violenza deve consistere in una minaccia tale da impressionare una persona sensata e da farle temere di esporre sé stessa o i propri beni a un male ingiusto e notevole.

La valutazione non è puramente oggettiva: si deve tenere conto dell'età, del sesso e della condizione della persona minacciata. Una minaccia che potrebbe non impressionare un adulto robusto può essere sufficiente per un minore o una persona anziana.

Il male minacciato deve essere ingiusto – cioè non consentito dalla legge – e notevole, ovvero di una certa gravità. La minaccia può riguardare la persona o i suoi beni.

Quando si applica

  • Un venditore minaccia di distruggere la merce di un acquirente se questi non accetta di pagare un prezzo maggiorato.
  • Un coniuge minaccia di rivelare un segreto imbarazzante se l'altro non firma una separazione consensuale.
  • Un datore di lavoro minaccia di licenziare un dipendente se non rinuncia a un diritto previsto dal contratto.
  • Un creditore minaccia di danneggiare l'automobile del debitore se non salda subito un debito contestato.

Cosa questo articolo non dice

  • La violenza fisica già esercitata (lesioni, percosse) – l'art. 1435 riguarda la minaccia, non l'atto violento compiuto.
  • Il timore riverenziale (art. 1437) – paura di offendere un superiore senza una minaccia esplicita.
  • La minaccia di far valere un diritto legittimo (art. 1438) – ad esempio minacciare una causa per un credito certo ed esigibile.
  • Il dolo (art. 1439) – raggiri o inganni, che sono un vizio diverso.

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