Art. 1446 Codice Civile

Annullabilità nel contratto plurilaterale – Art. 1446

L'annullabilità del vincolo di una sola parte in un contratto plurilaterale non annulla l'intero contratto, a meno che la partecipazione sia essenziale.

Testo ufficiale Art. 1446 Codice Civile — Italia

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1446 del Codice Civile stabilisce una regola speciale per i contratti con più di due parti (contratti plurilaterali) indicati dall'articolo 1420. Quando il vincolo di una sola parte è annullabile – per esempio per vizio del consenso o incapacità – l'intero contratto non viene travolto.

L'eccezione si verifica solo se, secondo le circostanze, la partecipazione di quella parte deve considerarsi essenziale. Se la parte annullabile era indispensabile per l'esistenza o l'esecuzione del contratto, allora l'annullabilità del suo vincolo comporta l'annullamento dell'intero contratto. In caso contrario, il contratto rimane valido per le altre parti.

Il giudizio sull'essenzialità è concreto: si valuta il ruolo della parte nel contesto dell'affare e l'importanza del suo apporto rispetto agli scopi del contratto.

Quando si applica

  • In un contratto di società tra tre soci, se il consenso di uno dei soci è viziato da dolo, l'annullabilità del suo vincolo non invalida l'intero contratto sociale, a meno che la sua partecipazione non fosse essenziale.
  • In un contratto di consorzio tra più imprese, se una delle imprese ha agito sotto violenza morale, il contratto rimane valido per le altre, salvo che la sua adesione sia stata determinante per la costituzione del consorzio.
  • In un contratto preliminare di vendita tra più comproprietari e un acquirente, se un comproprietario ha contratto in stato di incapacità naturale, l'annullamento del suo vincolo non travolge l'intero preliminare, a meno che la sua quota fosse essenziale per la vendita.
  • In un contratto di joint venture tra più soggetti, se uno dei partner ha prestato il consenso per errore essenziale, il contratto resta efficace per gli altri partner a meno che la partecipazione del partner erroneo fosse indispensabile.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai contratti bilaterali (tra due parti): l'annullamento del vincolo di una parte invalida sempre l'intero contratto, salvo diversa disposizione.
  • Non disciplina gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi, che sono regolati dall'articolo 1445.
  • Non riguarda la convalida del contratto annullabile, trattata dall'articolo 1444.
  • Non fissa il termine di prescrizione per l'azione di annullamento, che è stabilito dall'articolo 1442.

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