Art. 1447 Codice Civile

Rescissione contratto per stato di pericolo (Art. 1447)

Un contratto concluso a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona è rescindibile.

Testo ufficiale Art. 1447 Codice Civile — Italia

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la rescissione del contratto stipulato da chi si trova in una situazione di emergenza. Quando una parte accetta prestazioni a condizioni inique e sproporzionate per salvare sé o altre persone dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, la legge le consente di chiedere al giudice lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Perché sia possibile richiedere la rescissione, la situazione di pericolo deve essere reale e attuale, deve minacciare l'incolumità fisica e deve essere nota alla controparte, la quale ne approfitta per imporre condizioni contrattuali sbilanciate.

Nel pronunciare lo scioglimento del contratto, il giudice conserva la facoltà di assegnare alla parte che ha prestato l'opera un compenso calcolato secondo equità, tenendo conto delle concrete circostanze e dell'attività svolta.

Quando si applica

  • Un automobilista rimasto bloccato durante una tormenta accetta di pagare una cifra esorbitante a un privato per essere trasportato d'urgenza in ospedale.
  • Il familiare di un escursionista disperso si obbliga a corrispondere un compenso iniquo a una guida per avviare subito le ricerche e salvare il congiunto in pericolo di vita.
  • Un passante promette una somma sproporzionata a un proprietario di imbarcazione per trarre in salvo una persona che sta annegando.

Cosa questo articolo non dice

  • Contratti conclusi a condizioni inique per salvare esclusivamente beni materiali o patrimoniali, regolati dall'azione generale di rescissione per lesione.
  • Contratti stipulati per far fronte a uno stato di bisogno economico, privi del pericolo attuale di un danno grave alla persona.
  • Contratti sottoscritti a causa di minacce dirette o violenza morale esercitata dalla controparte.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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