Art. 1448 Codice Civile

Azione generale di rescissione per lesione – Art. 1448

Rescissione per lesione (Art. 1448): sproporzione supera metà valore, stato di bisogno sfruttato lesione perdura fino a domanda. Esclusi contratti aleatori.

Testo ufficiale Art. 1448 Codice Civile — Italia

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1448 permette a chi ha subito un danno economico grave di chiedere lo scioglimento del contratto. Il danno deve essere una sproporzione tra le prestazioni che supera la metà del valore di ciò che la parte danneggiata ha dato o promesso al momento del contratto. Inoltre la sproporzione deve essere stata causata dallo stato di bisogno di una parte, e l'altra parte deve averne approfittato per trarre vantaggio. La situazione di squilibrio deve esistere ancora quando viene proposta la domanda in giudizio.

Non possono essere rescissi per lesione i contratti aleatori, cioè quelli in cui il rischio è elemento essenziale (come scommesse o assicurazioni). Sono salve le norme speciali sulla rescissione della divisione. L'azione è distinta dall'annullamento per vizi del consenso (dolo, errore) e dalla risoluzione per inadempimento o eccessiva onerosità.

Quando si applica

  • Una persona in difficoltà finanziarie vende un immobile a un prezzo molto inferiore al valore di mercato, e l'acquirente era a conoscenza della sua situazione.
  • Un artigiano, per pagare debiti urgenti, cede a un collega attrezzature professionali a un prezzo irrisorio rispetto al loro valore reale.
  • Un erede, in stato di bisogno, vende un quadro di valore noto a un mercante d'arte per una cifra molto bassa, approfittando della sua urgenza.
  • In una permuta, una parte scambia un terreno edificabile con uno agricolo di valore molto inferiore, perché l'altra parte ha sfruttato un momento di necessità.

Cosa questo articolo non dice

  • Lesioni che non superano la metà del valore: la legge non dà rimedio se lo squilibrio è inferiore a tale soglia.
  • Contratti aleatori (assicurazioni, scommesse, rendite vitalizie): non possono essere impugnati per lesione, anche in caso di sproporzione.
  • Vizi del consenso come dolo o errore: questi danno luogo ad annullamento, non a rescissione per lesione (articoli 1439 e seguenti).
  • Eccessiva onerosità sopravvenuta: riguarda eventi successivi alla conclusione del contratto, mentre l'art. 1448 valuta la situazione al momento del contratto (art. 1467).

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