Art. 1452 Codice Civile

Protezione dei terzi dalla rescissione - Art. 1452

Art. 1452 c.c. stabilisce che la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi, a meno che la domanda di rescissione sia stata trascritta.

Testo ufficiale Art. 1452 Codice Civile — Italia

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un contratto viene rescìsso (ad esempio per lesione o pericolo), i diritti che terze persone hanno acquistato in base a quel contratto rimangono validi. La rescissione non li tocca. L'unica eccezione è se la causa di rescissione è stata trascritta nei pubblici registri: in quel caso i terzi potrebbero perdere i loro diritti. La trascrizione della domanda rende la rescissione opponibile a chi acquista dopo.

Quando si applica

  • Tizio vende un immobile a Caio a un prezzo sproporzionato (lesione). Caio lo rivende a Sempronio. Se Tizio ottiene la rescissione della prima vendita, Sempronio conserva la proprietà, a meno che la domanda di rescissione non fosse già trascritta quando Sempronio ha acquistato.
  • Un contratto di compravendita di un'auto è annullabile per stato di pericolo. Il compratore rivende l'auto a un terzo. La rescissione non pregiudica il diritto del terzo acquirente.
  • Un terzo ottiene un'ipoteca su un bene acquistato in base a un contratto poi rescìsso. L'ipoteca resta valida se la domanda di rescissione non era trascritta prima dell'iscrizione ipotecaria.
  • Un contratto di affitto è rescìsso per lesione. Il conduttore (terzo rispetto al contratto rescìsso) aveva già sublocato a un altro soggetto; la sublocazione rimane efficace.

Cosa questo articolo non dice

  • Non indica le condizioni per chiedere la rescissione (artt. 1447-1448).
  • Non disciplina la prescrizione dell'azione di rescissione (art. 1449).
  • Non riguarda l'offerta di modificazione del contratto per evitare la rescissione (art. 1450).
  • Non tratta degli effetti dell'annullamento del contratto sui terzi (art. 1445).

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