Art. 1450 Codice Civile

Offerta di modifica contratto (Art. 1450)

Il contraente contro cui è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modifica del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità. Art. 1450 c.c.

Testo ufficiale Art. 1450 Codice Civile — Italia

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1450 del Codice Civile offre una via di uscita a chi è convenuto in un'azione di rescissione per lesione (art. 1448). Invece di subire lo scioglimento del contratto, il contraente può proporre una modifica delle condizioni contrattuali tale da ristabilire l'equilibrio economico. La norma non specifica come debba essere formulata l'offerta né il termine entro cui farla, ma richiede che la modifica sia oggettivamente sufficiente a rendere il contratto equo.

Questa disposizione si applica solo alla rescissione per lesione, non ad altri rimedi contrattuali. L'offerta, se accolta o ritenuta idonea dal giudice, impedisce la rescissione e il contratto prosegue con le nuove condizioni. Il contraente che intende avvalersi di questa facoltà deve agire prima che la rescissione sia dichiarata.

Quando si applica

  • Un venditore che ha ceduto un immobile a un prezzo inferiore alla metà del valore reale (lesione ultra dimidium) e il compratore chiede la rescissione: il venditore offre un aumento del prezzo per riportare il corrispettivo a un livello equo.
  • Un acquirente che ha pagato un prezzo eccessivo per un bene (ad esempio, un'opera d'arte sopravvalutata) e il venditore agisce in rescissione per lesione: l'acquirente offre una riduzione del prezzo o una prestazione aggiuntiva.
  • In un contratto di permuta con squilibrio di valore, una parte convenuta in rescissione offre un conguaglio in denaro o l'aggiunta di altri beni per riequilibrare le prestazioni.
  • Un appaltatore che ha ricevuto un corrispettivo irrisorio per l'opera eseguita e il committente chiede la rescissione: l'appaltatore offre un aumento del compenso o una modifica delle modalità di pagamento.
  • In una compravendita di partecipazioni societarie con prezzo sproporzionato, il convenuto offre di modificare il prezzo o di inserire una garanzia aggiuntiva per evitare la rescissione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica all'azione di annullamento del contratto (artt. 1441-1446), dove la parte può chiedere la convalida (art. 1444) ma non una modifica unilaterale.
  • Non copre la rescissione per stato di pericolo (art. 1447), che ha una disciplina autonoma e non prevede l'offerta di modifica come rimedio.
  • Non riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453), per la quale esistono altri strumenti come la diffida ad adempiere (art. 1454) o la clausola risolutiva espressa (art. 1456).
  • Non offre un diritto di rescindere il contratto, ma solo di evitare la rescissione altrui proponendo una modifica.

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