Art. 1469 Codice Civile

Contratti aleatori: esclusione dalle norme - Art. 1469

Art. 1469: le norme sugli artt. 1458-1468 non si applicano ai contratti aleatori (per natura o per volontà delle parti).

Testo ufficiale Art. 1469 Codice Civile — Italia

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1469 del Codice Civile stabilisce che le regole sulla risoluzione del contratto e sull'impossibilità sopravvenuta (articoli dal 1458 al 1468) non si applicano ai contratti aleatori.

Un contratto aleatorio è quello in cui la prestazione di una parte dipende da un evento incerto, come una scommessa, un'assicurazione o una rendita vitalizia. L'alea può essere insita nella natura del contratto oppure essere voluta espressamente dalle parti.

Di conseguenza, per questi contratti non si può invocare la risoluzione per inadempimento (art. 1460) né l'impossibilità totale o parziale (artt. 1463-1464) come cause di scioglimento automatico.

Quando si applica

  • Un contratto di assicurazione in cui l'assicurato smette di pagare i premi: l'assicuratore non può chiedere la risoluzione del contratto basandosi sull'art. 1460.
  • Una scommessa tra due amici su una partita di calcio: se il risultato non si verifica per cause impreviste, non si applicano le norme sull'impossibilità (art. 1463).
  • Un contratto di rendita vitalizia: se il beneficiario muore prematuramente, la prestazione non viene considerata impossibile ai sensi dell'art. 1463.
  • Un contratto di gioco d'azzardo in cui il perdente non paga: il vincitore non può agire per risoluzione, ma solo per l'adempimento secondo le regole specifiche del gioco.

Cosa questo articolo non dice

  • La nullità del contratto aleatorio: l'art. 1469 non stabilisce se un contratto aleatorio è valido o nullo, ma solo che non si applicano le norme precedenti.
  • La disciplina dei contratti del consumatore: i contratti aleatori con consumatori sono regolati dall'art. 1469-bis, non da questo articolo.
  • La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467) è esclusa dall'applicazione, ma molte persone credono che possa essere invocata comunque.

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