Stato e documenti per la consegna - Art. 1477
Chi vende deve consegnare il bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con accessori, pertinenze, frutti e documenti di proprietà e uso.
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all'uso della cosa venduta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce le condizioni materiali e documentali con cui il venditore deve consegnare il bene al compratore. L'oggetto della vendita deve essere consegnato esattamente nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto, senza alterazioni o deterioramenti avvenuti successivamente.
Insieme al bene principale, il venditore deve consegnare le sue pertinenze, gli accessori e i frutti maturati a partire dal giorno della vendita, salvo che le parti abbiano concordato diversamente nel contratto.
Infine, la norma impone al venditore l'obbligo di consegnare tutti i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa, come manuali d'uso, documenti di circolazione o certificati necessari per il godimento del bene.
Quando si applica
- Un automobilista acquista un'auto usata e la concessionaria deve consegnare il libretto di circolazione, la doppia chiave e il manuale d'uso
- Un acquirente compra un immobile e il venditore deve consegnare le chiavi, la documentazione catastale e i titoli di proprietà
- Un agricoltore acquista un terreno agricolo e ha diritto di ricevere anche i frutti naturali raccolti dal giorno della vendita
- Un acquirente compra un macchinario industriale completo dei suoi accessori necessari al funzionamento
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione delle spese di trasporto o di stipula, disciplinata dalle norme sulle spese della vendita
- I vizi occulti o la garanzia per difetti della cosa, trattati nelle norme sulla garanzia per vizi
- Le conseguenze del ritardo o della mancata consegna, regolate dalle norme generali sull'inadempimento
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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