Art. 1476 Codice Civile

Obbligazioni principali del venditore – Art. 1476

L'Art. 1476 elenca i tre obblighi principali del venditore: consegnare la cosa, far acquistare la proprietà (se non immediata) e garantire da evizione e vizi.

Testo ufficiale Art. 1476 Codice Civile — Italia

Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il venditore deve consegnare la cosa comprata al compratore. Se la proprietà non passa subito con il contratto, deve fare in modo che il compratore la acquisti. Inoltre, deve garantire che nessun terzo possa rivendicare la cosa (evizione) e che la cosa non abbia difetti nascosti (vizi).

Queste tre obbligazioni sono il cuore della vendita. La consegna è il passaggio materiale o giuridico della cosa. Il trasferimento della proprietà può essere immediato o differito, ad esempio nella vendita di cosa generica. La garanzia protegge il compratore da perdite non previste.

Quando si applica

  • Compri un'auto usata e il venditore non ti dà le chiavi e il libretto.
  • Acquisti un appartamento, ma il vero proprietario si presenta e rivendica la proprietà.
  • Compri un computer e dopo un mese si rompe per un difetto nascosto di fabbricazione.
  • Comperi un quadro, ma il venditore non è il proprietario e l'acquirente non ottiene la proprietà.

Cosa questo articolo non dice

  • La garanzia per vizi non copre i difetti evidenti al momento dell'acquisto (art. 1490).
  • L'obbligo di consegna non include la spedizione se non concordata.
  • La garanzia per evizione non copre le limitazioni volontariamente accettate dal compratore (art. 1487).
  • Questa norma non regola il prezzo (art. 1474) o i divieti di comprare (art. 1471).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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