Art. 1478 Codice Civile

Obbligo di procurare l'acquisto al compratore - Art. 1478

Se la cosa venduta non è di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario solo in quel momento.

Testo ufficiale Art. 1478 Codice Civile — Italia

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando si vende una cosa che al momento del contratto non è del venditore, la vendita non è nulla. Il venditore si obbliga a comprare la cosa dal suo titolare e a farla acquistare al compratore.

Il compratore non diventa proprietario per effetto del contratto, ma solo quando il venditore acquista la proprietà dal titolare. Fino a quel momento il compratore ha un diritto personale alla consegna e al trasferimento.

La regola vale anche se il venditore non riesce a procurarsi la cosa: in tal caso il compratore non ne diventa proprietario, ma può far valere i rimedi previsti per l'inadempimento.

Quando si applica

  • Tizio vende a Caio un'auto che in realtà appartiene a Sempronio; Caio non ne diventa proprietario fino a quando Tizio non la compra da Sempronio.
  • Un erede vende un appartamento che fa parte dell'eredità ma non è ancora stato assegnato: l'acquirente diventa proprietario solo quando l'erede lo acquista dalla massa ereditaria.
  • Un rivenditore vende un quadro che ha in esposizione ma che ha avuto in prestito da un collezionista: il compratore diventa proprietario quando il rivenditore compra il quadro dal collezionista.
  • Una persona vende un fondo che crede proprio ma che è intestato a un altro: è obbligata a procurarsene l'acquisto per trasferirlo al compratore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la vendita di cose future, cioè cose che non esistono ancora, che segue un'altra disciplina.
  • Non riguarda la vendita di cosa parzialmente di altri, in cui solo una parte appartiene al venditore.
  • Non si occupa dei vizi della cosa venduta o della garanzia per evizione, che sono trattati da norme successive.
  • Non dice cosa succede se il venditore non riesce a procurare l'acquisto: occorre fare riferimento alle regole generali sull'inadempimento.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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