Obbligo di procurare l'acquisto al compratore - Art. 1478
Se la cosa venduta non è di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che diventa proprietario solo in quel momento.
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si vende una cosa che al momento del contratto non è del venditore, la vendita non è nulla. Il venditore si obbliga a comprare la cosa dal suo titolare e a farla acquistare al compratore.
Il compratore non diventa proprietario per effetto del contratto, ma solo quando il venditore acquista la proprietà dal titolare. Fino a quel momento il compratore ha un diritto personale alla consegna e al trasferimento.
La regola vale anche se il venditore non riesce a procurarsi la cosa: in tal caso il compratore non ne diventa proprietario, ma può far valere i rimedi previsti per l'inadempimento.
Quando si applica
- Tizio vende a Caio un'auto che in realtà appartiene a Sempronio; Caio non ne diventa proprietario fino a quando Tizio non la compra da Sempronio.
- Un erede vende un appartamento che fa parte dell'eredità ma non è ancora stato assegnato: l'acquirente diventa proprietario solo quando l'erede lo acquista dalla massa ereditaria.
- Un rivenditore vende un quadro che ha in esposizione ma che ha avuto in prestito da un collezionista: il compratore diventa proprietario quando il rivenditore compra il quadro dal collezionista.
- Una persona vende un fondo che crede proprio ma che è intestato a un altro: è obbligata a procurarsene l'acquisto per trasferirlo al compratore.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la vendita di cose future, cioè cose che non esistono ancora, che segue un'altra disciplina.
- Non riguarda la vendita di cosa parzialmente di altri, in cui solo una parte appartiene al venditore.
- Non si occupa dei vizi della cosa venduta o della garanzia per evizione, che sono trattati da norme successive.
- Non dice cosa succede se il venditore non riesce a procurare l'acquisto: occorre fare riferimento alle regole generali sull'inadempimento.
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