Sospensione pagamento per pericolo rivendica - Art. 1481
Sospensione del pagamento del prezzo se si teme rivendica da terzi, salvo garanzia del venditore o pericolo noto al compratore. Art. 1481
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette al compratore di fermare il pagamento del prezzo se ha un motivo valido per temere che la cosa acquistata, o una parte di essa, possa essere reclamata da un terzo che ne rivendica la proprietà. Il diritto di sospendere il pagamento viene meno se il venditore offre una garanzia adeguata a coprire il rischio. Inoltre, la sospensione non è consentita se il compratore era già a conoscenza del pericolo al momento della vendita.
La norma si inserisce nel quadro delle garanzie che il venditore deve al compratore in caso di evizione. Mentre gli articoli successivi disciplinano cosa accade quando l'evizione si verifica effettivamente (perdita totale o parziale della cosa), l'Art. 1481 interviene prima, nella fase in cui il rischio è solo potenziale. Lo scopo è evitare che il compratore paghi per poi ritrovarsi senza la cosa o costretto a difenderla in giudizio.
Nota: la parola "rivendica" indica l'azione con cui un terzo afferma di essere il vero proprietario e chiede la restituzione della cosa. Il compratore deve avere una "ragione di temere", cioè un fondamento oggettivo, non un semplice sospetto.
Quando si applica
- Acquisti un'automobile usata da un privato e scopri che il veicolo risulta ancora intestato al precedente proprietario, il quale potrebbe rivendicarlo.
- Compri un quadro in un mercatino e vieni a sapere che è stato rubato; il legittimo proprietario lo sta cercando.
- Stai per acquistare un immobile e apprendi che un parente del venditore ha avviato una causa per rivendicarne la proprietà.
- Acquisti un terreno e il confinante ti mostra un atto notarile antecedente che attesta la sua proprietà su parte del fondo.
- Compri un gioiello e il venditore non sa dimostrarne la provenienza; sospetti che sia di provenienza illecita.
Cosa questo articolo non dice
- Difetti o vizi della cosa (es. un elettrodomestico non funziona) – regolato dall'Art. 1490 e seguenti.
- Ritardo nella consegna della cosa – regolato dall'Art. 1477.
- Mancata corrispondenza della cosa a quanto promesso (aliud pro alio) – non coperto da questo articolo.
- Il compratore vuole semplicemente non pagare perché ha cambiato idea – non c'è pericolo di rivendica.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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