Evizione totale: obblighi del venditore - Art. 1483
Il venditore deve risarcire il compratore per evizione totale (Art. 1479), valore frutti restituiti, spese denunzia lite e spese rimborsate all'attore.
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se il compratore perde completamente la cosa perché un terzo dimostra di averne un diritto superiore (evizione totale), il venditore deve risarcirlo secondo quanto stabilito dall'Art. 1479 (che tiene conto della buona fede del compratore). Inoltre, il venditore deve pagare il valore dei frutti (come raccolti o affitti) che il compratore è costretto a restituire al terzo, le spese sostenute per avvisare il venditore della causa (denunzia della lite) e le spese che il compratore ha dovuto rimborsare al terzo che ha vinto.
Questa regola vale solo per l'evizione totale. Se la perdita è parziale, si applica l'Art. 1484. Le parti possono modificare o escludere la garanzia per evizione con un accordo (Art. 1487), ma con gli effetti previsti dall'Art. 1488.
Quando si applica
- Compra un appartamento e il vero proprietario, che non era il venditore, ottiene lo sfratto.
- Acquista un'auto usata e successivamente il legittimo proprietario, a cui era stata rubata, la rivendica con successo.
- Comperi un quadro in una vendita privata e il vero possessore lo recupera con un'azione di rivendica.
- Acquista un terreno ma un terzo dimostra di averne l'usufrutto totale, impedendoti di usarlo.
Cosa questo articolo non dice
- Vizi occulti della cosa (difetti materiali) – sono regolati dagli articoli 1490 e seguenti.
- Ritardo nella consegna della cosa – è coperto dall'Art. 1477 e 1476.
- Evizione parziale (solo una parte della cosa viene persa) – disciplinata dall'Art. 1484.
- Mancato pagamento del prezzo – non riguarda la garanzia per evizione.
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