Art. 1482 Codice Civile

Sospensione pagamento per ipoteche e vincoli - Art. 1482

Se il bene venduto ha ipoteche, pignoramenti o sequestri non dichiarati e ignoti, l'acquirente può sospendere il prezzo o chiedere al giudice la risoluzione.

Testo ufficiale Art. 1482 Codice Civile — Italia

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479. Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se una persona acquista un bene e scopre che su di esso gravano ipoteche, pegni, pignoramenti o sequestri che il venditore non ha dichiarato e che l'acquirente ignorava, la legge attribuisce il potere di sospendere il pagamento del prezzo.

L'acquirente può inoltre chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il venditore deve liberare il bene. Se il bene non viene liberato entro il termine, il contratto si risolve con l'obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.

Se l'esistenza dei vincoli era già nota all'acquirente, questi non può sospendere il pagamento né chiedere la risoluzione del contratto, ma conserva la tutela soltanto nel caso in cui si verifichi l'evizione.

Quando si applica

  • Acquisto di una casa su cui risulta iscritta un'ipoteca bancaria non menzionata nel contratto e ignorata dal compratore.
  • Compravendita di un veicolo sottoposto a pignoramento o sequestro giudiziario taciuto dal venditore.
  • Scoperta di una garanzia reale gravante sul bene compreso nel contratto prima del saldo del prezzo.

Cosa questo articolo non dice

  • Presenza di servitù o diritti reali di godimento sulla cosa venduta, regolati separatamente.
  • Difetti materiali o vizi di funzionamento del bene acquistato, soggetti alla garanzia per vizi.
  • Vendita di un bene che appartiene interamente a un terzo, disciplinata dalle norme sulla vendita di cosa altrui.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1482 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile