Limiti massimi del termine per il riscatto – Art. 1501
Limite massimo del termine per il riscatto: due anni per beni mobili, cinque per immobili. Se pattuito maggiore, si riduce. Termine perentorio non prorogabile.
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1501 stabilisce i limiti massimi di durata del patto di riscatto, cioè il diritto del venditore di riacquistare la cosa venduta entro un termine. Per i beni mobili il termine non può superare due anni; per i beni immobili non può superare cinque anni.
Se le parti concordano un termine più lungo, la legge lo riduce automaticamente a quello legale. Il termine legale è perentorio: non può essere prorogato, neppure con l'accordo delle parti.
Quando si applica
- Un venditore pattuisce un riscatto di tre anni per un'automobile: il termine si riduce a due anni.
- Per la vendita di un appartamento con patto di riscatto di sei anni, il termine scende a cinque anni.
- Un compratore e un venditore concordano un riscatto di un anno per un mobile: è valido perché inferiore al limite.
- Le parti tentano di prorogare il termine dopo la scadenza: la proroga è inefficace.
- In una vendita di una barca (bene mobile), se il patto prevede due anni e mezzo, il termine legale è due anni.
Cosa questo articolo non dice
- La misura del risarcimento per vizi della cosa (art. 1494).
- I termini per denunciare i vizi al venditore (art. 1495).
- Le modalità di esercizio del riscatto (art. 1503).
- Gli effetti del riscatto verso i terzi acquirenti (art. 1504).
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