Art. 1524 Codice Civile

Opponibilità riserva di proprietà ai terzi - Art. 1524

Opponibilità della riserva di proprietà: serve atto scritto con data certa anteriore al pignoramento. Per macchine oltre lire trentamila occorre trascrizione.

Testo ufficiale Art. 1524 Codice Civile — Italia

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La vendita con riserva di proprietà permette a chi vende di rimanere proprietario di un bene fino all'incasso dell'ultima rata di prezzo. Se tuttavia il compratore si trova in difficoltà finanziarie o rivende il bene, la legge stabilisce requisiti precisi affinché il venditore possa far valere la propria proprietà nei confronti delle altre persone coinvolte.

Nei confronti dei creditori del compratore, il patto di riserva della proprietà è efficace solo se è stato redatto per iscritto e possiede una data certa anteriore alla data del pignoramento. La data certa è una data verificabile in modo oggettivo (ad esempio tramite registrazione dell'atto o timbro postale). In mancanza di questo documento scritto antecedente, i creditori del compratore possono pignorare il bene come se fosse di proprietà del compratore stesso.

Nei confronti dei terzi che acquistano il bene dal compratore, le regole variano in base alla natura del bene. Per i beni mobili registrati vigono le norme dei rispettivi registri pubblici. Per le macchine di prezzo superiore alle lire trentamila, la riserva di proprietà protegge il venditore originale rispetto al terzo acquirente solo se il patto è stato trascritto in un apposito registro nella cancelleria del tribunale dove si trova la macchina, e a condizione che la macchina sia ancora in quel luogo al momento dell'acquisto da parte del terzo.

Quando si applica

  • Un venditore chiede di escludere dal pignoramento avviato dalla banca del compratore un macchinario ancora non saldato.
  • Un acquirente acquista a rate un impianto industriale e lo rivende a un terzo prima di aver terminato i pagamenti al venditore originale.
  • Un creditore esegue un pignoramento sui beni presenti nel magazzino del compratore e il venditore rivendica la proprietà di una merce consegnata a rate.

Cosa questo articolo non dice

  • Le conseguenze del mancato pagamento delle rate da parte dell'acquirente, disciplinate dall'articolo 1525 e dall'articolo 1526.
  • Il momento preciso dell'acquisto della proprietà e il passaggio dei rischi relativi al bene, previsti dall'articolo 1523.
  • Le regole della vendita con riserva di gradimento o a prova, disciplinate dagli articoli 1520 e 1521.

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