Supplemento o recesso: 1 anno da consegna - Art. 1541
Il diritto al supplemento del venditore e alla diminuzione del prezzo o recesso del compratore si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che il diritto del venditore a chiedere un supplemento di prezzo e il diritto del compratore a ottenere una riduzione del prezzo o a recedere dal contratto si estinguono dopo un anno dalla consegna dell'immobile.
Il termine di un anno decorre dal momento in cui l'immobile viene effettivamente consegnato al compratore. Trascorso tale periodo, nessuna delle due parti può più far valere queste pretese.
La norma non dice quando spettano il supplemento o la riduzione: quelle condizioni sono regolate dagli articoli sulla vendita a misura e a corpo. Qui si fissa soltanto il termine di prescrizione.
Quando si applica
- L'acquirente di un terreno scopre, dopo il rogito, che la superficie effettiva è minore di quella indicata e vuole una riduzione del prezzo.
- Il venditore di un immobile si accorge che la metratura reale è superiore a quella pattuita e chiede un supplemento entro l'anno dalla consegna.
- Il compratore intende recedere dal contratto perché l'immobile ha una consistenza molto diversa da quella dichiarata, ma lo fa dopo tredici mesi dalla consegna.
- Il venditore richiede il supplemento dopo quattordici mesi dalla consegna; l'acquirente oppone la prescrizione annuale.
- L'acquirente, entro undici mesi dalla consegna, invia una raccomandata per chiedere la riduzione del prezzo.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i vizi occulti dell'immobile (come difetti strutturali): per quelli vale la garanzia di cui all'art. 1495 con termini diversi.
- Non riguarda la prescrizione delle azioni di annullamento o risoluzione del contratto per altre cause.
- Non si applica alle compravendite di beni mobili.
- Non determina in quali casi spetti il supplemento o la riduzione: quella disciplina è negli articoli 1537-1540.
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