Vendita di eredità: forma scritta obbligatoria - Art. 1543
La vendita di eredità richiede atto scritto a pena di nullità. Il venditore deve prestarsi agli atti necessari per la trasmissione verso terzi. Art. 1543.
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La vendita di un'eredità deve essere fatta per iscritto, altrimenti è nulla. Il contratto orale o tacito non è valido.
Il venditore è obbligato a compiere tutti gli atti necessari per rendere efficace il trasferimento di ciascun diritto ereditario verso i terzi (ad esempio, firmare le volture catastali o registrare il passaggio di proprietà).
Quando si applica
- Un erede vende a un terzo la propria quota ereditaria con un semplice accordo verbale: il contratto è nullo per mancanza di forma scritta.
- Il venditore dell'eredità si rifiuta di firmare l'atto di trasferimento di un immobile compreso nell'eredità: è tenuto a collaborare.
- Un contratto di cessione di eredità redatto per iscritto viene impugnato perché privo di data certa: la forma scritta è comunque soddisfatta.
- Il compratore chiede al venditore di rilasciare una procura per stipulare gli atti di trasferimento dei beni ereditari: il venditore deve prestarsi.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la forma della vendita di singoli beni ereditari (ad esempio un immobile specifico), che segue le norme generali sulla vendita immobiliare.
- Non disciplina la donazione di eredità, soggetta a norme proprie.
- Non stabilisce i termini di prescrizione per l'azione di nullità (v. art. 1541 del codice civile).
- Non riguarda l'eredità giacente o l'accettazione con beneficio d'inventario.
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