Art. 1544 Codice Civile

Rimborso frutti e crediti – Art. 1544

Se il venditore di un'eredità ha percepito frutti, riscosso crediti o venduto beni, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario. Art. 1544.

Testo ufficiale Art. 1544 Codice Civile — Italia

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo obbliga il venditore di un'eredità a rimborsare il compratore per i frutti (naturali o civili, come affitti e interessi) che ha già incassato, per i crediti verso terzi che ha riscosso, e per i beni dell'eredità che ha alienato prima della vendita. Il rimborso è dovuto anche se il venditore ha agito prima di concludere la vendita, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente (salvo patto contrario).

Per 'credito ereditario' si intende un diritto di credito facente parte del patrimonio ereditario, ad esempio un prestito concesso dal defunto. 'Frutti' comprende ad esempio i canoni di locazione, i frutti civili e i prodotti naturali come i raccolti.

L'obbligo di rimborso scatta automaticamente, indipendentemente dalla buona fede del venditore, salvo che il contratto escluda espressamente tale conseguenza.

Quando si applica

  • Il venditore di un'eredità, prima della vendita, aveva già riscosso l'affitto mensile di un appartamento dell'eredità; deve rimborsare l'importo al compratore.
  • Il venditore ha raccolto il grano da un campo ereditario e lo ha venduto, tenendo il ricavato; è tenuto a versare l'equivalente al compratore.
  • Il venditore aveva venduto a un terzo un'automobile ereditata prima di cedere l'intera eredità; deve rimborsare al compratore il prezzo ottenuto.
  • Il venditore ha riscosso un credito che il defunto vantava verso un cliente; deve restituire la somma al compratore dell'eredità.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai frutti maturati dopo la conclusione della vendita, che spettano al compratore in quanto proprietario dell'eredità.
  • Non disciplina la responsabilità del venditore per i debiti ereditari (tale aspetto è regolato dall'art. 1546).
  • Non riguarda la vendita di un singolo bene (non in contesto di eredità), ma solo la vendita di un complesso ereditario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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