Scadenza prestazioni e preavviso - Art. 1563
Nella somministrazione il termine delle singole prestazioni si presume pattuito per entrambe le parti. Chi sceglie le date deve dare congruo preavviso.
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nel contratto di somministrazione le forniture avvengono in modo periodico o continuativo. La norma stabilisce che le date concordate per le singole consegne si intendono stabilite a favore di entrambe le parti. Di conseguenza, né chi vende né chi acquista può modificare arbitrariamente le date di consegna o esigerle in anticipo senza il consenso dell'altro.
Quando il contratto concede al cliente la facoltà di scegliere di volta in volta la data delle singole forniture, la legge impone un preciso limite al suo potere di chiamata. Il cliente non può pretendere la consegna immediata, ma deve comunicare la data al fornitore con un preavviso congruo, tale da consentirgli la preparazione e la spedizione della merce.
Quando si applica
- Un bar che acquista caffè in somministrazione e attiva la richiesta di consegna periodica comunicando la data al torrefattore con adeguato anticipo
- Un'officina che riceve forniture programmate di pezzi di ricambio e non può pretenderne l'incasso anticipato senza l'accordo del distributore
- Un ristorante che ha stabilito la facoltà di chiamare le forniture di ingredienti freschi al bisogno e deve inviare l'ordine al fornitore rispettando i tempi tecnici di gestione
Cosa questo articolo non dice
- Le conseguenze del mancato o ritardato pagamento delle singole forniture, disciplinate dall'articolo 1562
- La risoluzione dell'intero contratto a causa dell'inadempimento di una singola consegna, regolata dall'articolo 1564
- La sospensione della fornitura per morosità del cliente, disciplinata dall'articolo 1565
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1563 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.