Recesso da somministrazione indeterminata - Art. 1569
Se la somministrazione è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso pattuito, stabilito dagli usi o congruo al tipo di fornitura.
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un contratto di fornitura periodica o continuativa non prevede una data di scadenza finale, le parti non rimangono vincolate a tempo indeterminato. Sia chi fornisce i beni o servizi, sia chi li riceve ha il diritto di sciogliere unilateralmente il contratto mediante il recesso.
Per esercitare il recesso non occorre una motivazione o un inadempimento dell'altra parte, ma è indispensabile dare un congruo preavviso. Il periodo di preavviso da rispettare è indicato prioritariamente dall'accordo firmato dalle parti; in assenza di una clausola specifica, si applicano i termini previsti dagli usi del settore oppure un termine adeguato alla natura delle prestazioni, così da permettere all'altra parte di riorganizzarsi.
Quando si applica
- Un bar riceve periodicamente forniture di caffè da un torrefattore senza che sia stata stabilita una data di termine del contratto e decide di cambiare fornitore.
- Un distributore fornisce imballaggi in plastica a uno stabilimento industriale con un accordo continuo a tempo indeterminato e decide di interrompere il rapporto.
- Una mensa aziendale riceve consegne quotidiane di pane da un forno locale in forza di un contratto senza scadenza e comunica la disdetta.
Cosa questo articolo non dice
- L'interruzione immediata della fornitura a causa di un grave inadempimento dell'altra parte, disciplinata dall'art. 1564.
- La sospensione temporanea dell'erogazione per mancato pagamento dell'avente diritto, prevista dall'art. 1565.
- Il recesso da contratti di somministrazione che hanno una scadenza temporale già fissata e determinata.
- La disdetta dei contratti di locazione di immobili, regolata dall'art. 1574.
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