Rinvio al contratto delle prestazioni - Art. 1570
L'Art. 1570 stabilisce che alla somministrazione si applicano, se compatibili, le regole del contratto corrispondente alle singole prestazioni.
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1570 contiene una norma di rinvio. Per la somministrazione (contratto di fornitura periodica o continuativa di cose o servizi), le regole del contratto che corrisponde alle singole prestazioni (ad esempio, vendita, appalto, locazione) si applicano in via sussidiaria, purché compatibili con le disposizioni specifiche degli articoli 1560-1569.
Ciò significa che, per gli aspetti non regolati dalle norme sulla somministrazione, si guarda al contratto tipo della prestazione isolata. Se la somministrazione riguarda la consegna di beni, si applicano le regole della vendita; se riguarda un servizio, quelle dell'appalto. Tuttavia, le norme speciali della somministrazione prevalgono in caso di conflitto.
La compatibilità è il limite: una regola del contratto base non può essere applicata se contrasta con la disciplina della somministrazione (es. regole sulla risoluzione, sospensione, durata minima).
Quando si applica
- Un contratto di somministrazione di carburante per una flotta di automezzi: per la determinazione del prezzo in mancanza di accordo, si applicano le regole sulla vendita, se compatibili con l'art. 1561.
- Un contratto di somministrazione di servizi di manutenzione per un edificio: per la responsabilità per vizi, si applicano le regole sull'appalto, se compatibili con le norme sulla somministrazione.
- Un contratto di somministrazione di energia elettrica: per la risoluzione per inadempimento, si applicano le regole sulla vendita, salvo quanto previsto dall'art. 1564.
- Un contratto di somministrazione di acqua potabile: per la determinazione della durata, si applicano le regole sulla vendita, se compatibili con l'art. 1569 sul contratto a tempo indeterminato.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione del prezzo: non è regolata dall'art. 1570, ma dall'art. 1561.
- La risoluzione del contratto: non è regolata dall'art. 1570, ma dall'art. 1564.
- La sospensione della somministrazione: non è regolata dall'art. 1570, ma dall'art. 1565.
- Il patto di preferenza: non è regolato dall'art. 1570, ma dall'art. 1566.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1570 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.