Ripartizione spese riparazioni e manutenzione Art. 1576
L'Art. 1576 stabilisce che il proprietario paga le riparazioni necessarie, mentre l'inquilino copre la piccola manutenzione e le spese dei beni mobili.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma suddivide gli oneri di manutenzione dell'immobile tra locatore e conduttore durante il contratto. Il proprietario deve farsi carico di tutti gli interventi straordinari e delle riparazioni indispensabili per garantire l'uso concordato del bene.
L'inquilino deve invece provvedere alle spese di piccola manutenzione, ossia ai minimi interventi legati all'usura quotidiana del bene. Se la locazione riguarda beni mobili, le spese di conservazione e manutenzione ordinaria spettano a chi usa il bene, salvo diversi accordi tra le parti.
Quando si applica
- La rottura dell'impianto di riscaldamento o della caldaia che richiede la sostituzione di pezzi componenti
- La sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti deteriorate dal normale uso quotidiano
- Il rifacimento della pavimentazione o del tetto a causa di danni strutturali dell'immobile
- La manutenzione ordinaria degli arredi presi in locazione insieme all'appartamento
Cosa questo articolo non dice
- I vizi preesistenti dell'immobile che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso
- La procedura di notifica e avviso che l'inquilino deve fare al proprietario per le riparazioni urgenti
- I danni causati da colpa, negligenza o uso improprio dell'immobile da parte dell'inquilino
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1576 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.