Vizi sopravvenuti nella locazione - Art. 1581
L'art. 1581 estende le norme sugli artt. 1578-1580 (vizi iniziali, limitazioni, cose pericolose) ai vizi della cosa che si manifestano durante la locazione.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1581 stabilisce che le regole previste per i vizi esistenti al momento della consegna della cosa locata (articoli 1578-1580) si applicano anche ai vizi che compaiono dopo l'inizio della locazione, purché compatibili con la natura di un vizio sopravvenuto.
In pratica, se un difetto emerge nel corso del rapporto (ad esempio un'improvvisa rottura strutturale non dovuta a incuria del conduttore), il locatore risponde secondo gli stessi criteri previsti per i vizi originari: obbligo di informare, possibilità di riduzione del canone o risoluzione, e limiti convenzionali alla responsabilità (art. 1579).
La formula "in quanto applicabili" significa che alcune regole potrebbero non calzare perfettamente, come i termini di decadenza per la denuncia: per i vizi sopravvenuti il termine decorre dalla scoperta, non dalla consegna.
Quando si applica
- Dopo aver affittato un appartamento, si apre una crepa nel muro portante a causa di un difetto occulto del calcestruzzo.
- L'auto noleggiata presenta un guasto al motore dopo poche settimane per un vizio di fabbricazione non rilevabile all'inizio.
- Il tetto del capannone inizia a perdere dopo una pioggia intensa, rivelando una vulnerabilità preesistente della copertura.
- Un vetro della finestra si spacca spontaneamente per un'imperfezione del materiale, non per urto del conduttore.
- L'impianto di riscaldamento di un locale commerciale smette di funzionare a causa di una corrosione interna non visibile al momento della stipula.
Cosa questo articolo non dice
- Danni provocati dal comportamento negligente o dall'uso scorretto del conduttore (disciplinati dall'art. 1588).
- Obblighi di manutenzione ordinaria del locatore (art. 1576), che riguardano il mantenimento in buono stato locativo e non i vizi sopravvenuti.
- Vizi già noti al conduttore al momento della conclusione del contratto (rientrano nell'art. 1578, non nel 1581).
- Diritto del conduttore di sospendere il pagamento del canone per riparazioni urgenti (artt. 1583-1584), che sono rimedi distinti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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