Art. 1582 Codice Civile

Divieto d'innovazione per il locatore - Art. 1582

L'articolo 1582 del Codice Civile vieta al locatore di compiere innovazioni che riducano il godimento del conduttore. Nessuna eccezione.

Testo ufficiale Art. 1582 Codice Civile — Italia

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1582 del Codice Civile vieta al locatore di apportare sulla cosa locata innovazioni che diminuiscano il godimento del conduttore. Per 'innovazione' si intende ogni modifica o trasformazione della cosa, non necessariamente strutturale. Il 'godimento' è l'uso e il vantaggio che il conduttore ricava dall'immobile.

La norma non distingue tra innovazioni permanenti o temporanee, né prevede eccezioni. Non dice cosa accade se il locatore viola il divieto: si limita a stabilire il principio. Le riparazioni necessarie e la manutenzione ordinaria sono disciplinate da altri articoli.

Il testo non menziona il consenso del conduttore: la proibizione è assoluta per le innovazioni che riducono il godimento, indipendentemente dall'accordo delle parti.

Quando si applica

  • Il locatore installa un impianto di condizionamento che produce rumore continuo nelle ore notturne, disturbando il sonno del conduttore.
  • Il locatore elimina una parete divisoria tra due camere, riducendo la privacy e la funzionalità dell'appartamento.
  • Il locatore sostituisce i serramenti con finestre di qualità inferiore che non isolano dal freddo o dal rumore, peggiorando l'abitabilità.
  • Il locatore riduce la superficie locata chiudendo un locale e destinandolo a uso proprio, limitando lo spazio disponibile per il conduttore.
  • Il locatore modifica il giardino rimuovendo alberi che fornivano ombra e frescura, rendendo l'area esterna meno godibile durante l'estate.

Cosa questo articolo non dice

  • Innovazioni che migliorano il godimento del conduttore, come l'installazione di un ascensore o di un impianto di riscaldamento più efficiente.
  • Le riparazioni necessarie per mantenere la cosa in buono stato locativo (artt. 1576-1577) o le riparazioni urgenti (art. 1583).
  • Le modifiche apportate dal conduttore, che sono regolate dagli articoli 1592 (miglioramenti) e 1593 (addizioni).
  • Le innovazioni che il locatore compie con il consenso del conduttore: il divieto non viene meno, ma l'articolo non prevede eccezioni basate sul consenso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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