Art. 1586 Codice Civile

Avviso al locatore per pretese di terzi - Art. 1586

Il conduttore deve avvisare il locatore se terzi pretendono diritti sulla cosa locata; se agiscono in giudizio, il locatore assume la lite.

Testo ufficiale Art. 1586 Codice Civile — Italia

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo regola l'obbligo del conduttore (inquilino) di avvisare il locatore (proprietario) quando un terzo pretende di avere un diritto sulla cosa locata – ad esempio la proprietà, un usufrutto o una servitù. Non si tratta di semplici disturbi materiali, ma di rivendicazioni giuridiche.

Se il conduttore non avvisa tempestivamente, può essere condannato a risarcire i danni. Se il terzo inizia una causa, il locatore, se chiamato in giudizio, è obbligato a subentrare nella lite. Il conduttore può essere estromesso dal processo semplicemente indicando il locatore, a meno che non abbia un interesse proprio a rimanervi.

Quando si applica

  • Un vicino rivendica una servitù di passaggio sul giardino locato.
  • Un terzo afferma di essere il vero proprietario dell’immobile e chiede lo sfratto del conduttore.
  • Un erede pretende la restituzione di un mobile o di un impianto che ritiene di sua proprietà, incluso nella locazione.
  • Un condominio sostiene di avere un diritto di superficie su una parte dell’edificio locato.

Cosa questo articolo non dice

  • Semplici molestie materiali (rumori, odori) senza pretesa di diritto – coperte dall'art. 1585 (garanzia per molestie).
  • Vizi della cosa locata (umidità, difetti strutturali) – regolati dagli artt. 1578 e seguenti.
  • Obblighi del conduttore di restituire la cosa in buono stato – artt. 1590 e 1591.
  • Sublocazione o cessione del contratto – art. 1594.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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