Avviso al locatore per pretese di terzi - Art. 1586
Il conduttore deve avvisare il locatore se terzi pretendono diritti sulla cosa locata; se agiscono in giudizio, il locatore assume la lite.
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo regola l'obbligo del conduttore (inquilino) di avvisare il locatore (proprietario) quando un terzo pretende di avere un diritto sulla cosa locata – ad esempio la proprietà, un usufrutto o una servitù. Non si tratta di semplici disturbi materiali, ma di rivendicazioni giuridiche.
Se il conduttore non avvisa tempestivamente, può essere condannato a risarcire i danni. Se il terzo inizia una causa, il locatore, se chiamato in giudizio, è obbligato a subentrare nella lite. Il conduttore può essere estromesso dal processo semplicemente indicando il locatore, a meno che non abbia un interesse proprio a rimanervi.
Quando si applica
- Un vicino rivendica una servitù di passaggio sul giardino locato.
- Un terzo afferma di essere il vero proprietario dell’immobile e chiede lo sfratto del conduttore.
- Un erede pretende la restituzione di un mobile o di un impianto che ritiene di sua proprietà, incluso nella locazione.
- Un condominio sostiene di avere un diritto di superficie su una parte dell’edificio locato.
Cosa questo articolo non dice
- Semplici molestie materiali (rumori, odori) senza pretesa di diritto – coperte dall'art. 1585 (garanzia per molestie).
- Vizi della cosa locata (umidità, difetti strutturali) – regolati dagli artt. 1578 e seguenti.
- Obblighi del conduttore di restituire la cosa in buono stato – artt. 1590 e 1591.
- Sublocazione o cessione del contratto – art. 1594.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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