Art. 1585 Codice Civile

Garanzia per molestie – Art. 1585

Il locatore garantisce il conduttore dalle molestie di terzi che vantano diritti. Non per molestie di terzi senza pretese; il conduttore agisce da sé.

Testo ufficiale Art. 1585 Codice Civile — Italia

Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1585 del Codice Civile italiano stabilisce l'obbligo del locatore di garantire il conduttore contro le molestie provenienti da terzi che affermano di avere diritti sulla cosa locata. Per molestie si intendono atti o comportamenti che riducono la possibilità di usare o godere del bene, come un terzo che pretende di essere il proprietario o che vanta un diritto di passaggio.

Il locatore non è invece tenuto a rispondere delle molestie causate da terzi che non rivendicano alcun diritto sulla cosa, ad esempio semplici disturbi come rumori molesti o invasioni di campo. In questi casi, il conduttore può agire direttamente contro il terzo disturbatore, in nome proprio, senza coinvolgere il locatore.

La distinzione chiave è quindi se il terzo agisce o meno vantando un diritto sulla cosa locata: solo nella prima ipotesi scatta la garanzia del locatore.

Quando si applica

  • Un terzo si presenta come presunto proprietario dell'appartamento e chiede al conduttore di lasciare l'immobile.
  • Un vicino di casa sostiene di avere un diritto di passaggio attraverso il giardino locato e impedisce al conduttore di utilizzare quella parte.
  • Un creditore ipotecario dell'immobile in locazione tenta di far valere il suo diritto direttamente contro il conduttore.
  • Un terzo, senza alcun diritto sulla cosa, organizza feste rumorose che disturbano il conduttore nel suo godimento dell'abitazione.
  • Un passante getta rifiuti nel cortile locato, ma non rivendica diritti sul bene.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i vizi occulti della cosa locata, che sono disciplinati dall'articolo 1578.
  • Non copre le molestie causate dallo stesso locatore, per le quali si applicano le obbligazioni generali del locatore (art. 1575).
  • Non copre le molestie che non diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, come semplici fastidi irrilevanti.
  • Non copre le azioni del conduttore stesso che provochino disturbo a terzi – tali questioni riguardano l'obbligo di custodia del conduttore (art. 1587).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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