Art. 1610 Codice Civile

Spurgo di pozzi e latrine – Art. 1610

L'articolo 1610 del Codice Civile stabilisce che lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore, non dell'inquilino.

Testo ufficiale Art. 1610 Codice Civile — Italia

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che le spese per pulire e svuotare pozzi e latrine toccano al locatore, cioè al proprietario che ha dato in affitto l'immobile. Non è l'inquilino a dover pagare questi interventi, nemmeno se si tratta di una manutenzione ordinaria.

Per 'pozzi' si intendono i normali pozzi di approvvigionamento idrico; per 'latrine' i servizi igienici esterni o fosse biologiche collegate. Lo spurgo è l'operazione di rimozione dei detriti e dei liquidi accumulati.

L'obbligo è a carico del locatore anche se l'inquilino utilizza quotidianamente questi impianti. Si tratta di una deroga esplicita al principio generale delle piccole riparazioni (art. 1609), che invece sono a carico del conduttore.

Quando si applica

  • Il pozzo di una casa colonica in affitto si intasa e non fornisce più acqua. Il locatore deve pagare lo spurgo.
  • La latrina esterna di un appartamento è piena e maleodorante. La spesa per lo svuotamento è del proprietario.
  • In una villetta con fossa biologica, la pulizia periodica è a carico del locatore, non dell'inquilino.
  • Un inquilino segnala che il pozzo nero è quasi pieno; il locatore è tenuto a organizzare e pagare lo spurgo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la riparazione di tubature o scarichi interni all'abitazione, che restano a carico dell'inquilino (art. 1609).
  • Non disciplina lo spurgo di fognature pubbliche o di reti condominiali, che seguono altre regole.
  • Non riguarda la manutenzione ordinaria di cisterne per l'acqua piovana non qualificabili come pozzi.
  • Non stabilisce nulla sulle conseguenze del rifiuto del locatore di eseguire lo spurgo: occorre far riferimento agli articoli 1617 e 1618 per gli obblighi generali e gli inadempimenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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