Spurgo di pozzi e latrine – Art. 1610
L'articolo 1610 del Codice Civile stabilisce che lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore, non dell'inquilino.
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che le spese per pulire e svuotare pozzi e latrine toccano al locatore, cioè al proprietario che ha dato in affitto l'immobile. Non è l'inquilino a dover pagare questi interventi, nemmeno se si tratta di una manutenzione ordinaria.
Per 'pozzi' si intendono i normali pozzi di approvvigionamento idrico; per 'latrine' i servizi igienici esterni o fosse biologiche collegate. Lo spurgo è l'operazione di rimozione dei detriti e dei liquidi accumulati.
L'obbligo è a carico del locatore anche se l'inquilino utilizza quotidianamente questi impianti. Si tratta di una deroga esplicita al principio generale delle piccole riparazioni (art. 1609), che invece sono a carico del conduttore.
Quando si applica
- Il pozzo di una casa colonica in affitto si intasa e non fornisce più acqua. Il locatore deve pagare lo spurgo.
- La latrina esterna di un appartamento è piena e maleodorante. La spesa per lo svuotamento è del proprietario.
- In una villetta con fossa biologica, la pulizia periodica è a carico del locatore, non dell'inquilino.
- Un inquilino segnala che il pozzo nero è quasi pieno; il locatore è tenuto a organizzare e pagare lo spurgo.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la riparazione di tubature o scarichi interni all'abitazione, che restano a carico dell'inquilino (art. 1609).
- Non disciplina lo spurgo di fognature pubbliche o di reti condominiali, che seguono altre regole.
- Non riguarda la manutenzione ordinaria di cisterne per l'acqua piovana non qualificabili come pozzi.
- Non stabilisce nulla sulle conseguenze del rifiuto del locatore di eseguire lo spurgo: occorre far riferimento agli articoli 1617 e 1618 per gli obblighi generali e gli inadempimenti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1610 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.