Art. 1621 Codice Civile

Riparazioni straordinarie e ordinarie - Art. 1621

Art. 1621 c.c.: durante l'affitto, il locatore paga le riparazioni straordinarie, mentre l'affittuario paga quelle ordinarie.

Testo ufficiale Art. 1621 Codice Civile — Italia

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1621 del Codice Civile stabilisce che, durante il periodo di affitto, il locatore (proprietario) è obbligato a eseguire a proprie spese le riparazioni straordinarie. Le riparazioni ordinarie sono invece a carico dell'affittuario (inquilino).

La norma non definisce cosa si intenda per riparazioni straordinarie o ordinarie. La distinzione è lasciata alla prassi e all'interpretazione, e spesso è fonte di controversie.

Il principio si applica solo durante la durata del contratto di affitto. Le riparazioni necessarie prima della consegna dell'immobile o dopo la riconsegna non sono regolate da questo articolo.

Quando si applica

  • Il tetto di un appartamento in affitto perde durante un temporale e il locatore si rifiuta di pagare la riparazione.
  • La caldaia si rompe e l'inquilino sostiene che la sostituzione è a carico del locatore.
  • L'impianto elettrico ha un guasto e il locatore dice che è colpa dell'inquilino per uso improprio.
  • La finestra non si chiude più e l'inquilino chiede al locatore di ripararla.
  • Il cancello automatico del giardino si blocca e il locatore afferma che è manutenzione ordinaria.

Cosa questo articolo non dice

  • La definizione di quali riparazioni siano straordinarie.
  • La ripartizione delle spese per migliorie o incrementi di produttività (art. 1620).
  • La responsabilità per danni causati dall'affittuario (art. 1618).
  • Le riparazioni necessarie per vizi occulti della cosa locata.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1621 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile