Obbligo del locatore: consegna in stato idoneo - Art. 1617
Il locatore deve consegnare la cosa, con accessori e pertinenze, in stato idoneo all'uso o alla produzione a cui è destinata. Art. 1617.
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo impone al locatore l'obbligo di consegnare la cosa locata in condizioni adatte all'uso previsto dal contratto.
La consegna deve includere gli accessori e le pertinenze, cioè tutto ciò che è necessario per il normale godimento della cosa, come impianti, pertinenze e parti comuni.
Lo stato della cosa deve essere tale da permettere all'inquilino di utilizzarla per lo scopo contrattuale, sia esso abitativo, commerciale o produttivo. Se la cosa non è idonea, il locatore è inadempiente.
Quando si applica
- Un inquilino trova l'appartamento senza impianto di riscaldamento funzionante in inverno, mentre il contratto prevedeva uso abitativo.
- Un affittuario di un terreno agricolo scopre che il terreno è infestato da parassiti e non coltivabile.
- Un conduttore di un negozio riceve i locali senza allacci elettrici, mentre l'attività richiede elettricità.
- Un affittuario di un magazzino trova il tetto che perde, rendendo impossibile lo stoccaggio.
Cosa questo articolo non dice
- Le riparazioni durante la locazione (disciplinate dagli artt. 1609 e 1621).
- L'obbligo di mantenere la cosa in buono stato per tutta la durata del contratto (regolato da altre norme).
- La risoluzione del contratto per inadempimento (non prevista in questo articolo).
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