Art. 1617 Codice Civile

Obbligo del locatore: consegna in stato idoneo - Art. 1617

Il locatore deve consegnare la cosa, con accessori e pertinenze, in stato idoneo all'uso o alla produzione a cui è destinata. Art. 1617.

Testo ufficiale Art. 1617 Codice Civile — Italia

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo impone al locatore l'obbligo di consegnare la cosa locata in condizioni adatte all'uso previsto dal contratto.

La consegna deve includere gli accessori e le pertinenze, cioè tutto ciò che è necessario per il normale godimento della cosa, come impianti, pertinenze e parti comuni.

Lo stato della cosa deve essere tale da permettere all'inquilino di utilizzarla per lo scopo contrattuale, sia esso abitativo, commerciale o produttivo. Se la cosa non è idonea, il locatore è inadempiente.

Quando si applica

  • Un inquilino trova l'appartamento senza impianto di riscaldamento funzionante in inverno, mentre il contratto prevedeva uso abitativo.
  • Un affittuario di un terreno agricolo scopre che il terreno è infestato da parassiti e non coltivabile.
  • Un conduttore di un negozio riceve i locali senza allacci elettrici, mentre l'attività richiede elettricità.
  • Un affittuario di un magazzino trova il tetto che perde, rendendo impossibile lo stoccaggio.

Cosa questo articolo non dice

  • Le riparazioni durante la locazione (disciplinate dagli artt. 1609 e 1621).
  • L'obbligo di mantenere la cosa in buono stato per tutta la durata del contratto (regolato da altre norme).
  • La risoluzione del contratto per inadempimento (non prevista in questo articolo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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