Art. 1615 Codice Civile

Gestione e godimento della cosa produttiva – Art. 1615

L'affittuario deve gestire la cosa produttiva secondo la sua destinazione economica e l'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità.

Testo ufficiale Art. 1615 Codice Civile — Italia

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo riguarda la locazione di una cosa produttiva, come un terreno agricolo, un impianto industriale o un'attrezzatura che genera reddito. L'affittuario non può usarla a proprio piacimento, ma deve gestirla in modo coerente con la sua destinazione economica e con l'interesse generale della produzione. In cambio, ha diritto a tutti i frutti e le utilità che la cosa produce.

Il termine 'cosa produttiva' include sia beni mobili (macchinari) che immobili (fabbricati, terreni). L'obbligo di gestione secondo l'interesse della produzione impedisce all'affittuario di sfruttare la cosa in modo dannoso o speculativo.

Quando si applica

  • Un contadino affitta un terreno agricolo: deve coltivarlo secondo le buone pratiche, non abbandonarlo.
  • Un imprenditore affitta un capannone con macchinari: deve mantenerli in funzione, non smontarli.
  • Un affittuario di un vigneto deve curare le viti; i frutti (uva, vino) sono suoi.
  • Un artista affitta un forno per ceramica: deve usarlo per produrre ceramiche, non per altri scopi.
  • Un pescatore affitta una barca da pesca: deve usarla per pescare, non per diporto.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione delle spese di manutenzione – trattata dagli artt. 1609 e 1621.
  • La possibilità di subaffittare la cosa – disciplinata dall'art. 1624.
  • La durata massima della locazione – regolata dall'art. 1607.
  • Le conseguenze della morte dell'affittuario – previste dall'art. 1614.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1615 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile