Art. 1619 Codice Civile

Controllo del locatore sull'affitto - Art. 1619

L'articolo 1619 del Codice Civile attribuisce al locatore il diritto di verificare in ogni momento, anche sul posto, l'adempimento dell'affittuario.

Testo ufficiale Art. 1619 Codice Civile — Italia

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione attribuisce a chi concede in affitto un bene produttivo la facoltà di verificare se la controparte sta rispettando gli obblighi prescritti dal contratto e dalla legge. La norma si applica alla disciplina dell'affitto, che riguarda beni idonei a produrre utilità economiche, come fondi agricoli, aziende o macchinari.

Il locatore può svolgere questa verifica in qualsiasi momento e ha il potere di accedere direttamente al luogo in cui il bene si trova. Tale facoltà serve a garantire che la gestione del bene non ne comprometta la produttività e la destinazione economica.

Quando si applica

  • Il proprietario di un fondo agricolo si reca sul terreno per accertare la corretta coltivazione delle piantagioni
  • Il concedente di un'azienda accede ai locali commerciali per ispezionare lo stato di conservazione delle attrezzature
  • Il proprietario di un macchinario industriale effettua un controllo in loco per verificare la manutenzione ordinaria eseguita dall'affittuario

Cosa questo articolo non dice

  • L'accesso del proprietario in un immobile concesso in locazione ad uso abitativo
  • La contestazione formale dell'inadempimento con richiesta di risoluzione del contratto
  • La pretesa del locatore di apportare modifiche unilaterali alla gestione del bene

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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