Art. 1620 Codice Civile

Miglioramento della produttività - Art. 1620

L'affittuario può migliorare la produttività del bene affittato, purché non crei obblighi o danni al locatore e rispetti la produzione.

Testo ufficiale Art. 1620 Codice Civile — Italia

L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma attribuisce a chi conduce in affitto un bene produttivo il potere di adottare iniziative autonome dirette a incrementarne il rendimento economico.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato a tre condizioni tassative: le novità introdotte non devono generare spese o impegni a carico del proprietario, non devono arrecargli alcun pregiudizio economico o materiale, e devono rimanere coerenti con la destinazione produttiva del bene.

Quando si applica

  • Un agricoltore che adotta nuove tecniche colturali o sistemi di irrigazione a proprie spese per aumentare la resa del fondo affittato
  • L'affittuario di un'azienda che riorganizza il ciclo produttivo interno per incrementare il fatturato senza alterare la struttura dell'impresa
  • Chi gestisce un bene produttivo e ne ottimizza l'uso dei macchinari per ridurne i tempi di fermo e aumentarne i ricavi

Cosa questo articolo non dice

  • L'imposizione al proprietario di rimborsare le spese sostenute per i miglioramenti apportati
  • L'esecuzione di opere straordinarie sulla struttura del bene, materia disciplinata dall'articolo 1621
  • La cessione del contratto o la concessione in subaffitto della cosa, regolate dall'articolo 1624

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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