Atti soggetti a trascrizione immobiliare: Art. 2643
Elenco degli atti immobiliari da trascrivere, inclusi contratti di vendita, servitu, locazioni superiori a nove anni e cessioni di fitti oltre tre anni.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato . 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo elenca in modo analitico gli atti relativi a beni immobili e diritti reali per i quali e obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari. Tra questi rientrano i contratti di vendita, la costituzione o modifica di diritti di usufrutto, superficie, servitu prediali, uso e abitazione, nonche le relative rinunzie.
La norma individua anche specifici contratti di godimento e provvedimenti giudiziali o amministrativi. Sono soggetti a trascrizione i contratti di locazione di beni immobili di durata superiore a nove anni, la cessione o liberazione di fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni, i verbali di mediazione che accertano l'usucapione e le sentenze che trasferiscono o modificano i diritti reali indicati.
Quando si applica
- Vendita di un appartamento o di un terreno mediante atto notarile.
- Costituzione di una servitu di passaggio su un immobile a favore del fondo confinante.
- Stipula di un contratto di locazione immobiliare con durata superiore a nove anni.
- Accordo di mediazione che accerta l'usucapione di un fabbricato con verbale autenticato da un pubblico ufficiale.
Cosa questo articolo non dice
- L'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare di vendita.
- I requisiti di forma scritta previsti a pena di nullita per i contratti immobiliari.
- La trascrizione dell'accettazione di eredita o dell'acquisto di un legato.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2643 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.