Art. 1648 Codice Civile

Pagamento rateale fitto per perdita frutti - Art. 1648

Art. 1648 c.c. permette al giudice di rateizzare il canone se un caso fortuito ordinario causa perdita di almeno metà dei frutti.

Testo ufficiale Art. 1648 Codice Civile — Italia

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando l'affittuario ha accollato il rischio dei casi fortuiti ordinari (art. 1637). Se un evento ordinario, come una grandinata o una gelata, distrugge almeno la metà del raccolto, il giudice può concedere di pagare il canone a rate, tenendo conto delle condizioni economiche dell'affittuario.

Il provvedimento del giudice non modifica l'importo del canone ma solo la modalità di pagamento. L'affittuario deve comunque pagare l'intero canone, ma in più rate. La richiesta va presentata al giudice, che valuta la gravità della perdita e la situazione economica.

Quando si applica

  • Un viticoltore perde più della metà dell'uva a causa di una grandinata estiva.
  • Un coltivatore di grano perde il raccolto per una gelata primaverile.
  • Un allevatore perde metà del fieno a causa di un'alluvione ordinaria.
  • Un frutteto perde metà della produzione per una malattia delle piante considerata caso fortuito ordinario.

Cosa questo articolo non dice

  • Eventi straordinari come terremoti o guerre (per quelli si veda l'art. 1638).
  • Perdita di meno della metà dei frutti: la norma non si applica.
  • Riduzione del canone: la norma prevede solo la rateizzazione, non lo sconto.
  • Casi in cui l'affittuario non ha accollato il rischio del caso fortuito (art. 1637).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1648 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile